Fonte DTL Modena
L'INPS, con la circolare n. 33 del 20 marzo 2014, fornisce le istruzioni operative ed i requisiti per i lavoratori intermittenti che intendono versare i contributi volontari ad integrazione della contribuzione obbligatoria versata durante le prestazioni effettuate (ai sensi dell’articolo 36, comma 7 del D.L.vo n. 276/2003).
Nelle ipotesi in cui il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione deve essere determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i periodi di lavoro a tempo parziale, ferma l’esclusione dalla disciplina prevista per tale forma di prestazione lavorativa.
In corrispondenza dei periodi di lavoro intermittente contrassegnati dai codici “tipo contribuzione” G0 e H0 vengono perciò indicate le “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione, in numero pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo lavorato per l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno.
Laddove il lavoratore sia interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle “settimane utili” ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza dei relativi periodi.
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