L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, visto quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, fornisce alcune indicazioni in merito al riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
Si specifica che la base di calcolo della capienza è determinata dalla differenza tra Irpef lorda a debito al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente spettanti.
Quindi, nel caso il soggetto risulterà incapiente (ovvero le detrazioni spettanti assorbono completamente l'irpef lorda a debito), potrebbe accadere comunque che avrà diritto al bonus se l'incapienza non è determinata dall'applicazione della detrazione per reddito di lavoro dipendente ma dall'aggiunta di un'altra qualsiasi detrazione per i familiari a carico.
Fonte DTL Modena e Agenzia delle Entrate
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