Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

LE MODIFICHE DEFINITIVE AL D.L. 34/2014 (JOBS ACT) SU CONTRATTO A TERMINE E DI APPRENDISTATO

Dopo il primo Testo di Legge approvato dalla Camera e passato in analisi al Senato, in quest'ultima sede è stato sottoposto ad ulteriori modifiche che oggi hanno avuto il SI anche nella rianalisi alla Camera.
Riassumiamo dunque quali modifiche apporterà il nuovo Decreto Lavoro (Legge 78/2014) ai Contratti a termine e di Apprendistato:

Contratto a termine acausali: 
  1. confermata la durata dei contratti a termine acausali a 36 mesi
  2. le proroghe scendono da 8 a 5
  3. il numero massimo dei lavoratori assunti con contratto a termine acausale è fissato con contratto a ter nel 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque concesso stipulare almeno un contratto a termine. In caso di violazione a tale tetto massimo è prevista una sanzione pari al 20% della retribuzione (per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro) se la violazione coinvolge un solo lavoratore (cioè assumiamo un solo lavoratore oltre il tetto del 20%), aumentata fino al 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti oltre il tetto massimo è superiore a 1 (quindi assumiamo un secondo, terzo, ecc oltre il tetto del 20%)
  4. Il sopra riportato limite opera nei confronti dei contratti a termine conclusi dai "datori di lavoro" e non dalle aziende utilizzatrici, pertanto il limite non riguarda i contratti di lavoro conclusi dalle aziende utilizzatrici
Contratto di Apprendistato
  1. Viene ripristinato l’obbligo del piano formativo scritto che dovrà essere elaborato contestualmente all'assunzione;
  2. l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi è stato limitato alle realtà con più di 50 addetti;
  3. per quanto attiene alla formazione pubblica la Regione ha 45 giorni di tempo per comunicare all’azienda le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, dovrà indicare le sedi e il calendario, e potrà, inoltre, avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili;
  4. anche i minori avranno la possibilità di accedere ai percorsi di apprendistato in alternanza scuola-lavoro, se utili ad acquisire un diploma. 



Nessun commento: