Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014, il Decreto Interministeriale 18 febbraio 2014 con la determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi – in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione – ai lavoratori di cui all’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro - di cui al DPR 602/1970 – per i quali le quote di riduzione (ex art. 120 della Legge n. 388/2000 e all’art. 1, comma 361, della Legge n. 266/2005) risultino già interamente applicate.
Il Decreto stabilisce che per tali categorie di lavoratori l’indennità ASpI e mini ASpI sarà liquidata in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione, nella seguente misura:
- per l’anno 2014, per un importo pari al 40% della misura delle indennità,
- per l’anno 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità,
- per l’anno 2016, per un importo pari all’80% della misura delle indennità,
- per l’anno 2017, per un importo pari al 100% della misura delle indennità.
- per l’anno 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità,
- per l’anno 2016, per un importo pari all’80% della misura delle indennità,
- per l’anno 2017, per un importo pari al 100% della misura delle indennità.
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