Fonte dottrinalavoro.it
Con sentenza n. 12884 del 9 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per giusta causa inflitto alla lavoratrice perché non in possesso del titolo di studio richiesto per quella determinata qualifica ricoperta, in quanto il datore di lavoro era a conoscenza, fin dalla data di assunzione, della mancanza del requisito formale e non aveva evidenziato ciò al momento della stipula del contratto individuale. Successivamente a ciò, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come non si trattasse di alcuna falsa attestazione di qualifica in capo alla lavoratrice.
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