Di seguito riportiamo la risposta al seguente quesito:
"Al termine di un contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità, l'azienda, nella riassunzione dello stesso dipendente con un nuovo contratto a termine, ha obbligo di rispettare i neo intervalli temporali previsti dal Legislatore come da ultime disposizioni ex DL 76/2013?"
La risposta al quesito di cui sopra può essere estrapolata dalla nota del Ministero del Lavoro n^ 7258 del 22/04/2013 che recita quanto di seguito:
"L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la . sostituzione per maternità. L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991.”
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