Definito all’art. 2549 del c.c. il contratto di associazione in partecipazione è
quell’accordo mediante il quale l’associante (imprenditore)
attribuisce all’associato (persona fisica o imprenditore) una partecipazione
agli utili della sua impresa in cambio di apporto di capitale o di lavoro.
L’associato
partecipa nella stessa misura pattuita sia agli utili che alle perdite fino al
limite massimo dell’apporto pattuito (art. 2553 c.c.).
L’apporto di capitale o lavoro e la natura
dei redditi derivanti dall’associazione in partecipazione
Il soggetto
associato può essere di duplice natura, persona fisica/società di persone o società
di capitali.
Sulla base della sua
natura e della tipologia di apporto
nell’ambito della partecipazione all’attività dell’associante, la remunerazione dell’associato :
·
APPORTO DI CAPITALE IN S.R.L. O S.P.A.
(Remunerazione = Redditi da Partecipazione)
Associato
è persona fisica, ditta individuale o società di persone
Le
somme percepite a titolo di partecipazione agli utili di società di capitali
come associato in partecipazione costituiscono redditi di capitale assoggettati al momento della suddivisione in
regime di trasparenza fiscale.
Ø
L’utile
realizzato dall’associante, oltre essere imponibile ai fini IRES, è nuovamente assoggettato a IRPEF per il 49,72%
dell’ammontare distribuito all’associato;
Ø
La ritenuta a titolo d’imposta sulla remunerazione è fissata nell’aliquota
del 20%
Associato
è società di capitale
La remunerazione dell’apporto concorre
invece alla costituzione del reddito
sociale per il 5% e
non è deducibile per l’associante;
·
APPORTO DI LAVORO (Compenso per prestazione
di servizi)
Associato
è persona fisica
L’associato
apporta solo la propria prestazione lavorativa a supporto dello svolgimento
dell’attività imprenditoriale con autonomia e mancanza di subordinazione da
parte dell’associante. Sulla base dell’apporto le parti concordano una
percentuale di partecipazione a utili e perdite d’esercizio. L’associante può
corrispondere acconti mensili da conguagliare con la chiusura di bilancio
annuale sulla base della % di partecipazione pattuita
Le
somme percepite a titolo di partecipazione agli utili come associato in
partecipazione costituiscono redditi di
lavoro autonomo, assoggettato a ritenuta d’acconto 20% da parte
dell’associante e alla ritenuta previdenziale per la gestione separata 45% a
carico associato e 55% carico associante.
Associato
è persona giuridica
Gli
eventuali utili costituiranno ricavi per l’impresa che li ha percepiti a titolo
di prestazione di servizio regolarmente rendicontata da fattura assoggettata a
IVA.
·
APPORTO DI CAPITALE E LAVORO
In
questo caso va valutato in quale percentuale e in prevalenza di quale natura
sia l’apporto dell’associante al fine di qualificare i redditi derivanti
dall’associazione in partecipazione e applicarne la relativa tassazione.
La gestione
dell’impresa resta comunque sempre all’associante mentre l’associato ha il
diritto di partecipare alla rendicontazione di fine anno in concomitanza della
redazione del bilancio di esercizio da cui si evince l’utile o la perdita
dell’impresa.
L’associazione in
partecipazione è stata rivisitata dalla L. 92/2012. La Riforma Fornero ha
infatti stabilito che, in caso di associazione in partecipazione con il solo
apporto di prestazione lavorativa da parte di persona fisica, il numero massimo
di associato non può essere superiore a 3 indipendentemente dal numero di
imprenditori/associanti dell’impresa. Sono esclusi dal computo numerico gli
associati che sono legati all’associante da gradi di parentela (massimo il
secondo).
In caso di
superamento di detti limiti, le prestazioni derivanti da partecipazione in
associazione si ritengono lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La trasformazione
è prevista anche in virtù di altre situazioni oggettive che palesino la non
genuinità dell’associazione in partecipazione volta a mascherare un rapporto di
lavoro subordinato. Rientrano tra questi:
ü
Mancata reale partecipazione agli utili/perdite
ü
Mancata consegna del rendiconto di fine anno
ü
La prestazione svolta dall’associato è
riconducibile a quella di cui all’art. 2094 del c.c. , ovvero svolta con
vincolo di subordinazione e gerarchica e organizzativa da parte
dell’associante.
La neo riforma
del Lavoro D.L. 76/2013 ha inoltre introdotto l’obbligo di convalida
dell’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di associazione in partecipazione
in caso di apporto di solo lavoro.
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