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LAVORO PARASUBORDINATO ex D.Lgs 276/2003 e successive modificazioni



di Dott. Bruno Olivieri

LA PARSUBORDINAZIONE

Prima di entrare nel merito delle forme contrattuali in cui si identifica la parasubordinazione, vediamo di cosa si tratta.
Si definisce come tale un rapporto di lavoro tra due soggetti, committente/imprenditore e collaboratore, che ha come caratteristica peculiare quella dello svolgimento di una prestazione lavorativa che si qualifica a metà strada tra lavoro subordinato per quanto attiene
·       forma e modalità di erogazione del corrispettivo (cedolino paga),
·       tutele previdenziali e assicurative
·       coordinamento al solo fine di garantire i perseguimento dell’obiettivo atteso

e il lavoro autonomo per quanto attiene la sfera della gestione delle prestazioni
·       assoluta autonomia
·       utilizzo di strumenti del collaboratore
·       esecuzione di prestazioni di elevata professionalità o competenza estranee all’attività prevalente del committente

COLLABORAZIONI EX ART. 409 C.P.C.

Prima della Riforma Biagi, il lavoro parasubordinato era espressione delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuati vedi cui all’art. 409 c.p.c. comma 3.
Il suddetto articolo definiva quelli che erano i caratteri identificativi di dette forme di collaborazione:

·       Continuità della prestazione ( da non confondere con quella del lavoratore subordinato che sta ad indicare il mero inserimento stabile nell’ambito dell’organizzazione aziendale mentre qui indica la disponibilità del collaboratore a fornire le proprie energie lavorative);
·       Coordinamento, da non confondere con il potere direttivo in ambito di lavoro subordinato. Qui trattasi di una semplice forma di programmazione negoziale al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati;
·       Prevalente personalità della prestazione, ovvero non servirsi di soggetti terzi nel perseguimento degli obiettivi oggetto del contratto di collaborazione.

Il trattamento fiscale dei redditi maturati a titolo di prestazione parasubordinata sono assimilati a quelli di lavoro dipendente mentre a livello previdenziali il collaboratore è assoggettato, insieme al committente, al versamento dei relativi oneri alla gestione separata INPS.


LA RIFORMA BIAGI E SUCCESSIVE MODIFICHE

Con la Riforma Biagi viene rivisto l’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative per evitarne utilizzi di tipo elusivo nei confronti delle prestazioni di tipo subordinato.
Le collaborazioni vengono suddivise in due grandi filoni:

·       CO.CO.CO. che continuano ad esistere per particolari tipologie di collaborazioni (nella pubblica amministrazione, a favore di ASD) o soggetti (amministratori di società di capitali, pensionati, professionisti iscritti ad albi);
·       CO.PRO. meglio identificate come Collaborazioni a Progetto, sono la novità introdotta dalla Riforma Biagi inerente il lavoro parasubordinato sotto forma di collaborazione, come disciplinate all’art 61 D.Lgs 276/2003
La Riforma introduce la novità del PROGETTO che costituisce parte integrante e a pena di nullità del suddetto contratto.

Gli elementi essenziali
Le nuove collaborazioni a progetto presentano quindi i seguenti elementi essenziali perché possano essere così identificate:

1.   Progetto, Programma che non coincida con l’oggetto sociale o l’attività principale svolta sotto qualsiasi forma, autonoma o d’impresa, dal committente. Nel contratto deve essere riportato in un apposito allegato che descriva minuziosamente l’oggetto del contratto e gli obiettivi della collaborazione.
La Riforma Fornero rafforza la qualificazione del progetto quale risultato materiale che il collaboratore si deve impegnare di perseguire in un determinato arco temporale.
La mancata specificazione del progetto comporta la riqualificazione del rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualificato sulla base dell’effettiva prestazione realizzatasi tra le parti ;
2.   Autonomia della prestazione;
Ø  Assenza di un orario di lavoro
Ø  Divieto del committente di esercitare potere direttivo nell’ambito del coordinamento
3.   Mansioni altamente professionali e non semplici e ripetitive: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione. Non devono emergere caratteri di routinarietà o elementarietà della prestazione, ossia non devono essere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
4.   Corrispettivo erogato sulla base del risultato finale, ovvero qualità e quantità della prestazione, e non della durata della prestazione (art. 63 D.Lgs 276/2003) e non può essere inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai settori (Art 1 L.92/2012);
5.   Durata determinata o determinabile della prestazione che deve coincidere al massimo con il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione del progetto (eventuali proroghe sono ammesse solo se necessarie al raggiungimento del risultato finale, senza possibilità di rinnovi di uno stesso co.pro con medesimo progetto)

Contratto e forma (art. 62 D.Lgs 276/2003 riformato dal DL 76/2013)

ELEMENTI ESSENZIALI E FORMA
Il contratto a progetto, con l’entrata in vigore del DL 76/2013,  deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi essenziali che ne legittimano l’utilizzo e la natura, oltre le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore(art. 62 D.Lgs 276/2003).
ELEMENTI ACCIDENTALI
Il collaboratore può intrattenere contemporaneamente più di una collaborazione a progetto con committenti diversi a ciascuno dei quali è rimessa la possibilità di inserire sul contratto stipulato la Clausola di Riservatezza (art. 64 D.Lgs 276/2003).

Le tutele del collaboratore (art. 66 D.Lgs 276/2003)
Come per il lavoratore subordinato, il collaboratore a progetto è tutelato in caso di malattia, maternità e infortunio sul lavoro.
L’evento sospensivo della prestazione non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale ma la semplice sospensione senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio, l’evento non comporta il prolungamento della durata del contratto che si estingue alla scadenza naturale.
Durante tutto il periodo il committente è obbligato alla conservazione dell’incarico salvo che se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto.
In caso di maternità, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.


Estinzione del contratto (art. 67 D.Lgs 276/2003 riformato dal DL 76/2013)

Il rapporto di collaborazione a progetto si estingue alla scadenza naturale prefissata e indicata sul contratto o al raggiungimento degli obiettivi del progetto se questo avviene anticipatamente alla scadenza del termine temporale.
Il recesso anticipato, rispetto alla scadenza naturale, può essere esercitato da ciascuna delle parti solo ed esclusivamente per giusta causa in ogni caso, per volontà unilaterale del collaboratore solo quando il recesso sia previsto dagli accordi contrattuali. Sono assoggettate a convalida i recessi anticipati da co.pro e co.co.co, sia unilaterali che consensuali con obbligo del committente a trasmettere alla cessazione l’invito alla convalida entro 30 giorni dal recesso.

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