di Dott. Bruno Olivieri
LA PARSUBORDINAZIONE
Prima di entrare nel merito delle
forme contrattuali in cui si identifica la parasubordinazione, vediamo di cosa
si tratta.
Si definisce come tale un rapporto
di lavoro tra due soggetti, committente/imprenditore e collaboratore, che ha
come caratteristica peculiare quella dello svolgimento di una prestazione
lavorativa che si qualifica a metà strada tra lavoro subordinato per quanto
attiene
·
forma e modalità di erogazione del corrispettivo
(cedolino paga),
·
tutele previdenziali e assicurative
·
coordinamento al solo fine di garantire i perseguimento
dell’obiettivo atteso
e il lavoro autonomo per quanto
attiene la sfera della gestione delle prestazioni
·
assoluta autonomia
·
utilizzo di strumenti del collaboratore
·
esecuzione di prestazioni di elevata
professionalità o competenza estranee all’attività prevalente del committente
COLLABORAZIONI EX ART. 409
C.P.C.
Prima della Riforma Biagi, il
lavoro parasubordinato era espressione delle cosiddette collaborazioni
coordinate e continuati vedi cui all’art.
409 c.p.c. comma 3.
Il suddetto articolo definiva
quelli che erano i caratteri identificativi di dette forme di collaborazione:
·
Continuità
della prestazione ( da non confondere con quella del lavoratore subordinato
che sta ad indicare il mero inserimento stabile nell’ambito dell’organizzazione
aziendale mentre qui indica la disponibilità del collaboratore a fornire le
proprie energie lavorative);
·
Coordinamento,
da non confondere con il potere direttivo in ambito di lavoro subordinato. Qui
trattasi di una semplice forma di programmazione negoziale al fine di
verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati;
·
Prevalente
personalità della prestazione, ovvero non servirsi di soggetti terzi nel
perseguimento degli obiettivi oggetto del contratto di collaborazione.
Il trattamento fiscale dei redditi
maturati a titolo di prestazione parasubordinata sono assimilati a quelli di
lavoro dipendente mentre a livello previdenziali il collaboratore è
assoggettato, insieme al committente, al versamento dei relativi oneri alla
gestione separata INPS.
LA RIFORMA BIAGI E SUCCESSIVE
MODIFICHE
Con la Riforma Biagi viene rivisto
l’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative per evitarne utilizzi
di tipo elusivo nei confronti delle prestazioni di tipo subordinato.
Le collaborazioni vengono suddivise
in due grandi filoni:
·
CO.CO.CO. che continuano ad esistere per
particolari tipologie di collaborazioni (nella pubblica amministrazione, a
favore di ASD) o soggetti (amministratori di società di capitali, pensionati,
professionisti iscritti ad albi);
·
CO.PRO. meglio identificate come Collaborazioni
a Progetto, sono la novità introdotta dalla Riforma Biagi inerente il lavoro
parasubordinato sotto forma di collaborazione, come disciplinate all’art 61
D.Lgs 276/2003
La Riforma
introduce la novità del PROGETTO che costituisce parte integrante e a pena di
nullità del suddetto contratto.
Gli elementi essenziali
Le nuove
collaborazioni a progetto presentano quindi i seguenti elementi essenziali
perché possano essere così identificate:
1.
Progetto,
Programma che non coincida con l’oggetto sociale o l’attività principale
svolta sotto qualsiasi forma, autonoma o d’impresa, dal committente. Nel
contratto deve essere riportato in un apposito allegato che descriva
minuziosamente l’oggetto del contratto e gli obiettivi della collaborazione.
La Riforma
Fornero rafforza la qualificazione del progetto quale risultato materiale che
il collaboratore si deve impegnare di perseguire in un determinato arco
temporale.
La mancata
specificazione del progetto comporta la riqualificazione del rapporto di
collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato qualificato sulla base dell’effettiva prestazione realizzatasi
tra le parti ;
2.
Autonomia
della prestazione;
Ø Assenza
di un orario di lavoro
Ø Divieto
del committente di esercitare potere direttivo nell’ambito del coordinamento
3.
Mansioni
altamente professionali e non semplici e ripetitive: tale scelta è dovuta
al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo)
frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una
mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione. Non devono emergere
caratteri di routinarietà o elementarietà della prestazione, ossia non devono
essere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
4.
Corrispettivo
erogato sulla base del risultato finale, ovvero qualità e quantità della
prestazione, e non della durata della prestazione (art. 63 D.Lgs 276/2003)
e non può essere inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai settori (Art 1
L.92/2012);
5.
Durata
determinata o determinabile della prestazione che deve coincidere al
massimo con il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione del progetto
(eventuali proroghe sono ammesse solo se necessarie al raggiungimento del
risultato finale, senza possibilità di rinnovi di uno stesso co.pro con
medesimo progetto)
Contratto e forma (art. 62 D.Lgs 276/2003
riformato dal DL 76/2013)
ELEMENTI
ESSENZIALI E FORMA
Il contratto a
progetto, con l’entrata in vigore del DL 76/2013, deve avere forma scritta a pena di nullità e
deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi essenziali che ne
legittimano l’utilizzo e la natura, oltre le misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore(art. 62 D.Lgs 276/2003).
ELEMENTI
ACCIDENTALI
Il collaboratore
può intrattenere contemporaneamente più di una collaborazione a progetto con
committenti diversi a ciascuno dei quali è rimessa la possibilità di inserire
sul contratto stipulato la Clausola di Riservatezza (art. 64 D.Lgs 276/2003).
Le tutele del collaboratore (art. 66 D.Lgs
276/2003)
Come per il
lavoratore subordinato, il collaboratore a progetto è tutelato in caso di
malattia, maternità e infortunio sul lavoro.
L’evento
sospensivo della prestazione non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale
ma la semplice sospensione senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio,
l’evento non comporta il prolungamento della durata del contratto che si
estingue alla scadenza naturale.
Durante tutto
il periodo il committente è obbligato alla conservazione dell’incarico salvo
che se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della
durata stabilita nel contratto.
In caso di maternità, la durata del
rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
Estinzione del contratto (art. 67 D.Lgs
276/2003 riformato dal DL 76/2013)
Il rapporto di
collaborazione a progetto si estingue alla scadenza naturale prefissata e
indicata sul contratto o al raggiungimento degli obiettivi del progetto se
questo avviene anticipatamente alla scadenza del termine temporale.
Il recesso anticipato,
rispetto alla scadenza naturale, può essere esercitato da ciascuna delle parti
solo ed esclusivamente per giusta causa in ogni caso, per volontà unilaterale
del collaboratore solo quando il recesso sia previsto dagli accordi
contrattuali. Sono assoggettate a convalida i recessi anticipati da co.pro e
co.co.co, sia unilaterali che consensuali con obbligo del committente a
trasmettere alla cessazione l’invito alla convalida entro 30 giorni dal
recesso.
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