di Dott. Bruno Olivieri
La definizione di lavoro
subordinato risulta chiaramente rilevabile da quella che, ai sensi dell’art.
2094 del c.c., definisce le parti operanti nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato , ovvero lavoratore e imprenditore.
Il sopra indicato articolo
definisce, appunto, “lavoratore subordinato” quel soggetto che mette a disposizione
dell’imprenditore la propria prestazione lavorativa, quindi capacità tecnica o
intellettuale, nei termini e modalità che ne identificano i caratteri di
subordinazione (Indici primari della subordinazione, ovvero
·
RETRIBUZIONE (elemento sinallagmatico del
contratto);
·
COLLABORAZIONE/STABILE INSERIMENTO
NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
·
ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI
LAVORO
·
ASSENZA DI RISCHIO D’IMPRESA PER IL LAVORATORE.
Gli indici di cui sopra si definiscono come dei caratteri guida di
qualificazione la subordinazione che la giurisprudenza identifica in elementi specifici rilevabili nelle
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa:
·
Rispetto orario di lavoro;
·
Corrispettivo di un ammontare fisso;
·
Volontà negoziale tra le parti (nomen iuris) –
comportamento concludente;
·
Svolgimento di mansioni semplici e ripetitive
(quindi non a contenuto professionale).
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