Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

LAVORO SUBORDINATO ex art. 2094 c.c.



di Dott. Bruno Olivieri

La definizione di lavoro subordinato risulta chiaramente rilevabile da quella che, ai sensi dell’art. 2094 del c.c., definisce le parti operanti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato , ovvero lavoratore e imprenditore.
Il sopra indicato articolo definisce, appunto, “lavoratore subordinato” quel soggetto che mette a disposizione dell’imprenditore la propria prestazione lavorativa, quindi capacità tecnica o intellettuale, nei termini e modalità che ne identificano i caratteri di subordinazione (Indici primari della subordinazione, ovvero

·     RETRIBUZIONE (elemento sinallagmatico del contratto);
·     COLLABORAZIONE/STABILE INSERIMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
·     ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO
·     ASSENZA DI RISCHIO D’IMPRESA PER IL LAVORATORE.

Gli indici di cui sopra  si definiscono come dei caratteri guida di qualificazione la subordinazione che la giurisprudenza  identifica in elementi specifici rilevabili nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa:

·       Rispetto orario di lavoro;
·       Corrispettivo di un ammontare fisso;
·       Volontà negoziale tra le parti (nomen iuris) – comportamento concludente;

·       Svolgimento di mansioni semplici e ripetitive (quindi non a contenuto professionale).

Nessun commento: