di Bruno Olivieri
Il licenziamento è la più grave delle sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può infliggere al lavoratore per non avere ottemperato al rispetto dei propri doveri di diligenza, fedeltà e obbedienza nell'ambito del rapporto lavorativo.
La normativa vigente in materia (art. 7 L. 300/1970), come l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale unitamente alla contrattazione collettiva del lavoro, ripongono la legittimità del recesso per motivi disciplinari al rispetto dei termini sia procedurali che di sussistenza della gravità dell'evento tale da giustificare il recesso.
In merito al rispetto dei termini procedurali, il datore di lavoro, a rispetto del sopra citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ha obbligo di "pubblicità" del Codice disciplinare al fine di mettere a conoscenza i lavoratori "in maniera chiara e indiscutibile" dei termini del rispetto dei propri doveri e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto.
La Suprema Corte, nella sentenza 18462 del 29/08/2014 in merito al licenziamento del lavoratore per non aver rispettato l'orario di lavoro, ha però rivisto l'interpretazione del precedente e rigoroso obbligo in materia di obbligo di affissione e pubblicità del codice disciplinare affermando che la sanzione relativa all'inosservanza dell'orario di lavoro non richiede la pubblicazione del codice disciplinare ai fini della procedibilità e legittimità del licenziamento.
Fonte: Sole 24 Ore
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