Vogliamo porre a conoscenza di tutti i lettori dell'Informalavoro la risposta a un quesito inerente la successione di appalto tra due imprese nell'ambito dello svolgimento dello stesso servizio e di un unico contratto.
Nello specifico, quando accade ciò, in che modo i lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice uscente sono tutelati in merito alla conservazione del posto di lavoro?
La disciplina a tutela dei lavoratori dipendenti in caso di subentro in appalto prevede per la nuova entrante l'obbligo di conservare i lavoratori già utilizzati dall'azienda uscente nel medesimo appalto. Questa forma di tutela, seppur prevista in caso di trasferimento o cessione d'azienda, tuttavia non si configura come medesima e pertanto, anche a detta di quanto ribadito da alcuni Interpelli del Ministero del Lavoro, “l’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Alla luce di questa specificazione, non trattandosi di cessione o trasferimento d'azienda, le tutele previste si limitano alla sola garanzia di riassunzione del dipendente stesso.
Ciò sta a significare che il passaggio del dipendente da una azienda all’altra in caso di cambio appalto può avvenire, diversamente da quanto prevede l’art. 2112 c.c., senza riconoscere l’anzianità del
lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore disponendo, per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni.
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