Articolo di
Dott. Matteucci Massimiliano
Consulente del Lavoro in Roma
Chi
opera nel campo delle Società e delle Associazioni sportive ha avuto
modo di verificare di persona quanto sia controversa la questione
relativa alla gestione delle Società ed Associazioni sportive
dilettantistiche, in relazione ai rapporti di lavoro o collaborazione
che possono svolgersi all’interno ed anche ai contenziosi che
sempre si verificano in caso di accesso ispettivo.
A tal
proposito, direi finalmente, il Ministero del lavoro, con nota 21
febbraio 2014, n. 4036, ha fornito indicazioni operative
in merito alle verifiche ispettive da effettuare.
In
particolare, il Ministero evidenzia che le società e Associazioni
sportive dilettantistiche (Ssd e Asd), disciplinate dall’art. 90
della L. 289/2002, devono essere riconosciute dal Coni ed essere
iscritte nel Registro delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche tenuto dallo stesso Coni e sono caratterizzate
dall’assenza di finalità lucrative.
Il
Ministero ha evidenziato la necessità, ferma restando l’attività
di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, di concentrare
la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali
evidentemente non riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive
nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel
Registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le
società e associazioni riconosciute rientrano nell’ordinamento
sportivo e, quindi, sono disciplinate sia dal predetto ordinamento
che dall’ordinamento statale. Di conseguenza, vi è una netta
distinzione tra le Ssd/Asd e le realtà imprenditoriali che
gestiscono lo sport con fini di lucro.
Il
riconoscimento da parte del Coni, che certifica quindi lo svolgimento
da parte delle Ssd e Asd di attività sportive a livello
dilettantistico, è il presupposto per l’applicazione del
trattamento di favore, giustificato dalla funzione sociale da esse
svolta.
Riguardo
ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle Ssd o Asd
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di
cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R n. 917/1986 (TUIR),
l’art. 35, comma 5 del D.L n. 207/2008n stabilisce che <<
nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
>>, ovvero le attività sottoposte al regime fiscale proprio
dei redditi diversi, << sono ricomprese la formazione, la
didattica, la preparazione e l’assistenza dell’attività sportiva
dilettantistica >>.
La
norma non si rivolge al solo caso di prestazioni rese per la
partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende
a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività
dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di
assistenza intese nell’accezione più ampia del termine <<
attività sportiva >>.
Pertanto,
formazione didattica e preparazione sono le attività che gli
istruttori, gli allenatori operanti all’interno delle Ssd e Asd
svolgono in forma dilettantistica.
Il
ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 90 della L. n.
289/2002, è stato esteso il trattamento di favore anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in
favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tuttavia,
ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003, devono essere
esclusi dalle tipologie contrattuali a progetto ed occasionali i
rapporti e la attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
gli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.
L’attività
di vigilanza svolta nei confronti di realtà ha determinato
l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole
per l’Amministrazione e per l’Inps; di conseguenza, il Ministero
evidenzia la necessità di promuovere iniziative di carattere
normativo, finalizzate ad una graduale introduzione di forme di
tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal
Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di
promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica
nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex
art.67, comma 1, lettera m) ultimo periodo del TUIR.
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