In un nostro precedente articolo abbiamo trattato della disciplina generale che sottende al rapporto di lavoro a termine nella Pubblica Amministrazione.
In questa sede ci occuperemo, però, di approfondire l'argomento soffermandoci sui casi di esclusione e la diversa disciplina per il Settore Sanitario Nazionale.
Nell'ambito di definizione di "Pubblica Amministrazione", per quanto attiene la disciplina del contratto a termine, sono "derogati" i vincoli di cui all'art. 5 inerenti la durata massima tra rinnovi e proroghe, i comparti dell'Istruzione (l'esclusione è contenuta direttamente nel testo del D.Lgs 368/2001 all'art.10) e del Settore Sanitario (per effetto dell'art. 4 del Decreto Balduzzi n.158/2012).
L'esclusione dall'ambito di applicazione del settore sanitario è stata successivamente integrata per far fronte a un compromesso di limitazione all'abuso di rapporti a termine e la necessità di garantire la continuità dei servizi assistenziali:
Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.".
La disposizione di deroga di cui al decreto Balduzzi va comunque letta nel principio della "straordinarietà" del caso e dell'esigenza che comunque sottendono alle causale obbligatorie cui è sottoposta la P.A. per apporre il termine al contratto di lavoro.
Ciò vuol dire che, seppur la norma formalmente deroga "senza limiti" ai paletti di cui all'art. 5 del D.Lgs 368/2001, deve considerarsi che va a monte valutata la "straordinarietà" del caso per cui si legittima la deroga, a verificare che questa "flessibilità" non sottenda un abuso legalizzato.
E' proprio su questo punto cardine che è stata rilasciato consenso da parte del Comitato del settore sanitario a riguardo , a patto che la deroga fosse utilizzata non "legalizzare" il precariato ma a tutelare situazioni particolari relative a specifici settori (momentanea criticità operativa, necessità di garantire continuità dei servizi ecc.), a definire le «esigenze temporanee ed eccezionali di carattere tecnico od organizzativo e produttivo in grado di legittimare il ricorso a questo tipo di contratti, a garantire una formazione sufficiente e adeguata secondo le previsioni della legge che regola il tempo determinato (Fonte Sole24Ore SANITA')
Ma, come sopra anticipato, le procedure di prorogabilità oltre il limite dei 36 mesi, termineranno entro il termine del 31/12/2016 entro cui dovranno essersi messe in atto tutte le procedure che avevano precedentemente legittimato questa "larga flessibilità", ovvero la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale prorogato.
Nessun commento:
Posta un commento