Siamo sotto le festività natalizie e molte aziende, come buona tradizione vuole nel rendere un ringraziamento ai propri clienti, dipendenti sono solite effettuare acquisti di beni destinati a essere "ceduti gratuitamente".
Quando parliamo di "omaggi" la prima distinzione da fare è la tipologia del bene che viene ceduto senza corrispettivo:
- BENE COMMERCIALIZZATO DALL'IMPRESA STESSA
"sconto o abbuono"= Il minor ricavo è non imponibile ma viene ammessa deducibilità e detraibilità integrale integrale sul costo sostenuto dall'azienda per l'acquisto del bene;
"campioni gratuiti"= Questi beni devono essere appositamente contrassegnati come tali in maniera indelebile e devono essere di basso valore. Deducibilità e detraibilità si realizzano completamente sul costo inizialmente sostenuto dall'azienda per l'acquisto del bene stesso ceduto a titolo di "campione gratuito";
"omaggi ai dipendenti"= Costituiscono per l'azienda spese per prestazioni di lavoro indipendente e non spese di rappresentanza, e quindi sono detraibili. Le cessioni gratuite ai dipendenti sono considerate come tali indipendentemente che il bene ceduto sia commercializzato o meno dall'azienda
- BENE NON COMMERCIALIZZATO DALL'IMPRESA STESSA
"omaggio"= Viene classificato come tale il bene ceduto gratuitamente il cui valore unitario non superi un certo limite entro il quale è ammessa la deducibilià e la detraibilità integrale del costo.
Fino al 12 dicembre 2014 il costo era interamente deducibile/detraibile per valori unitari fino a 25,82 euro (cinquantamilalire)
Dal 13 dicembre 2014 per effetto del Decreto Semplificazioni Fiscali detto tetto è stato innalzato a 50,00 euro.
- per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014):l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile e la deducibilità del costo è trattata come "spesa di rappresentanza"
- per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014): l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Per la corretta applicazione del limite prima e dopo la data di entrata in vigore della nuova disposizione farà fede non la data di registrazione della fattura ma la data effettiva in cui si è realizzata la cessione del bene stesso.
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