Un aspetto degno di interesse è quello di cui all'art. 5 L. 183/2014 relativo alla revoca del licenziamento.
Trattasi senz'altro di un altro "assist" per il datore di lavoro a evitare il sistema sanzionatorio di cui sopra in caso di riconoscimento di illegittimità, nullità o inefficacia.
Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di volontà a impugnare il licenziamento, il datore di lavoro può revocare il licenziamento e rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
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