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Benefici contributivi e trasferimento d'azienda

Trattiamo in questo articolo un caso assai particolare ma degno di interesse.

Nel caso ci trovassimo di fronte a un'operazione di "trasferimento d'azienda" (rinvenibile nelle fattispecie di affitto, cessione, fusione, scissione, ecc), considerando che la vigente disciplina normativa ex D.Lgs 276/2003 e art. 2112 c.c. impone al nuovo datore di lavoro, oltre che una responsabilità solidale con la cedente per i debito retributivi, anche l'obbligo di assorbire i rapporti di lavoro in essere, alle medesime condizioni e trattamento economico e normativo, in merito a quest'ultimo punto verrebbe da porsi una domanda nel caso questi lavoratori fossero stati assunti usufruendo degli sgravi ai sensi della L. 407/90: gli sgravi possono continuare ad essere fruiti anche dal nuovo datore di lavoro nell'esercizio degli obblighi legati al trasferimento d'azienda?

La risposta, in funzione di quanto dispone l'art. 2112 potrebbe sembrare, di logica affermativa.

In realtà il disposto normativo ritiene esattamente il contrario per quanto attiene la possibilità di continuare a fruire degli sgravi ex 407/90 dopo il trasferimento.

A confermarcelo ci sarebbero due fonti principali:

  1. art.47 della legge n.428/90 (Testo normativo previgente alla Riforma Biagi per la disciplina delle tutele dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) che dice ”Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo “ . Ciò vuol dire che si applicano di diritto le disposizioni da art. 2112 che prevede che " il rapporto continui senza soluzione di continuità", pertanto non c'è una "nuova assunzione. E se non c'è una nuova assunzione come si può riconoscere al nuovo datore di lavoro uno sgravio previsto esclusivamente in caso di assunzioni effettiva che invece non si realizza?
  2. Poi a confermare l'esclusione interviene l’art.4 ,comma 12 ,lett.a) della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) che in materia di assunzioni incentivate dispone: ” Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, , si definiscono i seguenti principi: gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.” 
Questo doppio canale interpretativo va nella stessa direzione e cioè che i benefici sono esclusi sia sulla previsione normativa inerente l’obbligatoria applicazione dell’art.2112 c.c , sia in funzione del fatto che l’assunzione è realizzata in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva in merito all'obbligo per la cessionaria al mantenimento dei rapporti in essere.

Esonero Triennale ex L. 190/2014

In merito all'esonero previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 01/01/2015, in relazione alle finalità con cui lo stesso viene attivato per la promozione di forme di occupazione stabile attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, come ribadito dalla Circolare INPS 17/2015, l'esonero spetterebbe, per la parte residua, in capo al cessionario per l'assunzione, entro un anno dall'operazione straordinaria d'azienda, di lavoratori dipendenti che, al momento del trasferimento non erano passati in capo al cessionario.
Il diritto a usufruire dalla parte residua deve, ovviamente, sottostare al soddisfacimento di tutti i requisiti previsti per la spettanza del beneficio, in termini di rispetto della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oltre che della regolarità contributiva.

Il diritto a fruire della parte residua dello sgravio triennale sembrerebbe escluso per i dipendenti che, senza soluzione di continuità, passano in capo al cessionario. In questo caso l'esclusione emerge dal fatto che non viene soddisfatto il requisito di "nuova assunzione".

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