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Esonero contributivo ex L. 190/2014 e copertura economica

Ci siamo finora occupati dell'esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato promosso dalla Legge di Stabilità 2015 analizzandone aspetti riguardanti i requisiti di accesso.

In questo articolo focalizzeremo l'attenzione su un aspetto di fondamentale importanza che differenzia sostanzialmente questo nuovo sgravio dal precedente riconosciuto ai sensi della L. 407/90, ovvero dell'aspetto della strutturalità.

Lo sgravio ex L. 407/90 era certamente strutturale, ovvero, con il possesso dei requisiti richiesti, lo sgravio, che ricordiamo era rivolto anche alla contribuzione INAIL, veniva riconosciuto senza limitazioni per l'azienda richiedente, ovvero senza vincoli a margini di copertura finanziaria.

Cosa ben diversa è per lo sgravio promosso dall'art. 1 commi 118 e 119 della L. 190/2014. Essendo, infatti, lo stesso promosso da una Legge Finanziaria che nelle disposizioni contenute deve tener conto dei parametri di copertura della spesa, differentemente dalla mamma ex L.407/90 è vincolato a dei limiti di concessione fissati al raggiungimento dei margini fissati al comma 120 dell'art. sopra citato.

Infatti da questo si legge:

L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

L'aspetto posto in analisi non è di poca importanza nel "caos operativo" in cui si versa per l'attivazione di nuove assunzioni agevolate. 
Un aspetto di fondamentale importanza che ritengo i Consulenti del Lavoro dovrebbero , quindi, prendere in considerazione, nella proposizione al cliente della possibilità di accedere al beneficio, è quello di valutarne la capienza, al fine di evitare una "falsa illusione" di accesso valutata solo sulla base dei requisiti soggettivi. 

Ma anche per questo rimaniamo in attesa delle disposizioni dell'INPS.

Olivieri Bruno
Consulente del Lavoro in Pescara

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