Finalmente è stata pubblicata dall'INPS la tanto attesa Circolare (la numero 17 del 29/01/2015) con cui si è fatta chiarezza su alcuni aspetti relativi all'esonero contributivo previsto dall'art.1 comm. 118-120 della Legge di Stabilità 2015.
Viene chiaramente fornita una nuova chiave di lettura dell'intento del Legislatore nel mettere a disposizione dei datori di lavoro uno strumento che incentivasse non solo "nuove assunzioni" (come si legge chiaramente nel testo di legge) ma che si prefissasse un più ampio obiettivo che è quello di "promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
E' quanto si legge chiaramente nella Circolare 17/2015 che recita:
(...) Le risorse che finanziano la misura di cui si tratta sono preordinate, infatti, a “promuovere
forme di occupazione stabile” attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo
indeterminato. Tant’è che, con una visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel
tempo si sono succedute in materia di incentivi all’occupazione, la condizione soggettiva del
lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo viene individuata
nell’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in
oggetto è quindi quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. In questa prospettiva, la specifica regolamentazione introdotta con la Legge di
stabilità 2015 reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 4,
comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste
dalla lettera a), della citata norma.
Oltre che riconfermare i requisiti soggettivi alla base del riconoscimento dell'esonero, già chiaramente esposti nel dettato normativo, l'Ente Previdenziale fornisce, quindi, una chiara interpretazione sulla possibilità di fruire dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine (sempre nei limiti dei requisiti che il soggetto nei sei mesi antecedenti non avesse avuto un rapporto a tempo indeterminato), seppur la trasformazione venga avviata in certa spettanza del diritto di precedenza alla stabilizzazione del lavoratore in questione.
E' un'importante precisazione questa che sottolinea questa espressa volontà di favorire la stabilizzazione a scapito del precariato; nelle righe della Circolare infatti leggiamo:
Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell’ambito della presente
circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti
della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un
obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente
esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il
datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del
d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei
dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo
complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di
trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Importante è da sottolineare che, in vigenza del diritto di precedenza semestrale vantato da un lavoratore precedentemente assunto a tempo determinato, lo sgravio spetta solo e soltanto per la trasformazione del rapporto dello stesso soggetto titolare del sopra citato diritto, restandone escluso il datore di lavoro che invece proceda a una nuova assunzione a tempo indeterminato di terzo soggetto.
In particolare, per quanto riguarda i principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, l’esonero
contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di
lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo
indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Considerato che la fruizione
all’esonero contributivo della legge 190 del 2014 si può ritenere operante, ferme le altre
condizioni, anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione
(v. par. 5), la violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di
utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al
lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un
rapporto a termine;
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