La Legge di Stabilità (L. 190/2014) tra le importanti novità trova spazio per una modifica in merito agli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato a favore dei soggetti disoccupati.
La premessa al nuovo sgravio previsto dall'art. 118 della predetta legge è il contestuale "pensionamento" (decretato all'art. 121) del beneficio contributivo riconosciuto ex L. 407/90 che per oltre un ventennio ha permesso di ottenere un'esonero fino al 100% degli oneri previdenziali e assicurativi (per 36 mesi) per i datori di lavoro che assumevano soggetti disoccupati da almeno 24 mesi.
DURATA DEL BENEFICIO
36 mesi
SOGGETTI BENEFICIARI, DECORRENZA
Datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo (art.119), che avviano rapporti a tempo indeterminato, diversi da quello domestico e di apprendistato, a partire dal 01/01/2015
OGGETTO DELL'ESONERO
Versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L'esonero è riconosciuto soltanto una volta per ciascun lavoratore, ovvero al datore di lavoro che assume un lavoratore che abbia già avuto una precedente assunzione agevolata ai sensi dell'art 118 L. 190/2014 non spetta lo sgravio.
REQUISITI PER OTTENERE IL DIRITTO ALL'ESONERO
- Il lavoratore deve non essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato da almeno 6 mesi;
- Il lavoratore non deve aver avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda, o con altre aziende collegate, nel periodo 01/10/2014 - 31/12/2014;
- In caso di assunzione di un lavoratore precedentemente assunto a tempo determinato, stante i requisiti di cui ai primi due punti, la nuova assunzione a tempo indeterminato ai fini dell'agevolazione non deve avvenire in funzione dell'esercizio del c.d. "diritto di precedenza" da parte del lavoratore;
- L'assunzione deve apportare un "incremento occupazionale" ovvero deve trattarsi di assunzione di nuovo dipendente e non di stabilizzazione di lavoratore già in essere in riferimento anche a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nell'Interpello 34/2014.
L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
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