La Legge 183/2014 (Jobs Act) si sofferma a cambiamenti anche nell'ambito degli ammortizzatori sociali.
In questo articolo ci occuperemo della modifica al Trattamento di disoccupazione, ridefinito come ASpI dalla L. 92/2012, e, ora chiamato NASpI dove il "N"uova sta ad indicare una nuova prospettiva dello strumento in questione nell'ambito degli obiettivi sociali che la riforma si pone.
Come la "mamma ASpI", questo nuovo ammortizzatore sociale eredita la sua finalità che resta sempre quella di erogare una forma di sostegno al reddito per quei soggetti che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Di seguito delineeremo i caratteri principali della NASpI che, certamente, saranno successivamente meglio definite in apposita circolare INPS.
SOGGETTI DESTINATARI
Lavoratori subordinati esclusi quelli del settore pubblico e del settore agricolo
REQUISITI
I requisiti, come anche per la precedente ASpI, sono legati a:
- Stato di disoccupazione: dev'essere certificata dal CPI al momento della richiesta e deve permanere durante tutto il periodo del trattamento ai fini dell'erogazione dell'indennità che verrà sospesa (max 6 mesi) in caso di conservazione dello stato di disoccupazione e di contestuale avvio di rapporto di lavoro entro i limiti reddituali prescritti, alternativamente sarà assoggettata a decadenza;
- Disoccupazione "involontaria": lo status dev'essere rilevato in circostanza di cessazioni del precedente rapporto di lavoro subordinato avvenuto per giustificato motivo soggettivo, dimissioni per giusta causa
- Requisiti contributivi: almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (precedentemente erano almeno 52 nel biennio antecedente)
- Anzianità minima del versamento del contributo DS: almeno 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la richiesta
ENTITA' DELL'INDENNIZZO
Viene riconosciuto un importo calcolato in funzione della retribuzione media mensile ottenuta sulla base della retribuzione imponibile dei 4 anni antecedenti, divisa il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Sulla base di questo importo viene parametrizzata l'indennità spettante che sarà pari a:
75% della retribuzione media mensile se questa non supera i 1.195,00 euro/mese;
75% della retribuzione media mensile incrementata del 25% tra 1.195,00 e la RMM euro se questa supera i 1.195,00 euro.
L'aliquota viene ridotta del 3% al mese a partire dal 1 giorno del 5 mese di fruizione (per il 2015) e dal 1 giorno del 4 mese dal 2016.
L'importo dell'indennità non potrà mai superare i 1.300,00 euro mensili
DURATA DELL'INDENNIZZO
La durata del trattamento ha subito un notevole allungamento in quanto viene riconosciuta per un periodo pari alla metà delle giornate di contribuzione negli ultimi 4 anni dalla richiesta, quindi erogata in proporzione del versamento del contributo DS.
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere, ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIO DELL'ATTIVITA', la liquidazione anticipata, in unica soluzione,dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
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