Il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate datato 12 febbraio 2015 alleggerisce le responsabilità che gravano sugli intermediari che, per conto dei sostituti d'imposta, sono responsabili a inviare telematicamente le certificazioni (dipendenti, collaboratori, soci non imprenditori, agenti e autonomi) relative alle ritenute operate nell'anno 2014.
In costanza di tale obbligo, viene eliminato, solo per il primo anno, il regime di sanzionabilità in caso di mancato invio, entro i termini, dei redditi non dichiarabili con modello 730, ovvero le certificazioni riguardanti le ritenute sui lavoratori autonomi (quadro RE modello Unico) e imprese agenti di commercio (quadro RF o RG modello Unico)
Di seguito il comunicato.
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