Il decreto attuativo della Legge 183/2014 in riferimento al Contratto a Tutele Crescenti introduce, come ben noto, la possibilità tra le parti di avviare una procedura conciliativa al fine di evitare la lite giudiziaria.
Il Legislatore, in riferimento a ciò, prevede che, a titolo novativo ed entro i termini per l'impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro versi un'indennizzo, esente ai fini previdenziali e delle imposte sul reddito, pari a una mensilità (calcolata sulla retribuzione di fatto e valida ai fini del computo del TFR) per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto.
Oltre l'onere economico, all'art. 6 comma 3 del succitato decreto viene impartito un nuovo obbligo al datore di lavoro in merito a questa facoltà di aderire o meno a questa procedura conciliativa.
Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda deve inviare una specifica comunicazione telematica (oltre UNILAV di cessazione) nella quale deve espressamente essere indicato l'avvenuta o meno conciliazione.
L'omissione della comunicazione costituisce inadempimento amministrativo punito con sanzione pecuniaria quantificata ex art. 4bis D,Lgs 181/2000.
Riportiamo di seguito il testo integrale del decreto a riguardo.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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