L'INPS, dopo essersi pronunciata per chiarire i requisiti per la spettanza dell'esonero contributivo e la quantificazione, interviene ora con il Messaggio 1144 del 13/02/2015 ha definirne le modalità di esposizione su DM10 e le modalità di recupero per le mensilità di mancata esposizione dell'esonero spettante (proprio in attesa dell'emanazione del codice autorizzazione).
MODALITA' DI RICHIESTA
Non è stata attivata un'istanza come previsto per i benefici ex L. 407/90, ma l'esonero viene richiesto attraverso una comunicazione da inviare all'INPS tramite cassetto previdenziale aziendale indicando “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 eseguenti, legge n. 190/2014”.
MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELL'ESONERO SU DM10
A seguito della richiesta attraverso la funzione contatti l'INPS provvede ad autorizzare il conguaglio su DM10 attivando il codice autorizzazione 6Y
MODALITA' DI RECUPERO DELL'ESONERO DEI MESI PRECEDENTI
Per l'esonero riguardante le mensilità antecedenti l'emanazione delle istruzioni di cui al presente articolo e del relativo codice autorizzazione, il recupero avverrà su Uniemens con codice “L445” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero
contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”.
Il recupero dell'esonero per il mese di gennaio dovrà essere effettuato con invio Uniemens di competenza Febbraio 2015, l'eventuale esonero spettante per Febbraio 2015 potrà essere recuperato esponendo il codice su Uniemens di competenza Marzo 2015.
MASSIMALI MENSILI E CONGUAGLIO DELL'ESONERO SPETTANTE
L'utilizzo dell'esonero è limitato a un tetto mensile di € 671,66 (€ 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del
mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro,
assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 22,08.
Per i lavoratori part time viene eseguito un riproporzionamento sulla dell'orario di lavoro svolto.
In caso in cui l'importo dell'esonero spettante in un mese sia inferire alle 671,66 euro, la capienza residua spettante potrà essere utilizzata nella prima mensilità utile in cui l'esonero superi il massimale, indicando per tale eccedenza il codice causale “L700” avente il significato di
“conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014”.
Nel caso in cui, invece, l'importo dell'esonero spettante in un mese superi le 671,66 euro l'eccedenza potrà essere recuperata solo fino alla concorrenza di una capienza mensile data da eventuale"minor esonero" cumulato nei mesi precedenti.
RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE CONGUAGLIATE
In caso il datore di lavoro abbia provveduto a fruire dell'esonero pur mancandone i requisiti, all'accertamento da parte dell'INPS dovrà restituire le somme conguagliate con codice causale “M304”
avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti,
legge n. 190/2014”
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