Nel presente articolo riportiamo fedelmente i punti salienti della Circolare 1/E 2015 che l'Agenzia delle Entrate ha emanato a precisazione dell'ambito operativo della norma.
Come precisato dalla stessa circolare, la disposizione in ambito della "scissione dei pagamenti" non presenta margini di interpretazione ampi in quanto viene resa la disposizione in posizione derogatoria a un principio consolidato in materia di liquidazione dell'IVA secondo le regole ordinarie previste dal DPR 633/1972.
FINALITA' DELLA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
La disciplina della scissione dei pagamenti, invece, come evidenziato in
premessa, persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA,
nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento
del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.
L'intento del Legislatore è quello di limitare, con i nuovi dettati normativi (cui aggiungasi quella dell'estensione del reverse charge anche ad altri settori) il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto incassata in obbligo di rivalsa in sede di pagamento, quindi limitando un doppio danno per l'Erario che, oltre il mancato versamento dell'Iva, si vede costretto a riconoscere il diritto alla detrazione esercitato dal soggetto acquirente.
SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSI
Per l'applicazione dello Split Payment si è finora generalizzato l'ambito applicativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Circolare in oggetto precisa che, nell'ambito di questa definizione ne risultano, però esclusi taluni Enti che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico.
Una precisa definizione nell'ambito applicativo viene fornita dall'IPA che, in relazione a ciascun Ente Pubblico, ne definisce l'applicabilità delle disposizioni ex art. 17-ter DPR 633/1972.
In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina
recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione
per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali
privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per
l’applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse
quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che
operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo
della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della
collettività.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del
meccanismo della scissione dei pagamenti:
- gli Ordini professionali,
- gli Enti ed istituti di ricerca,
- le Agenzie fiscali,
- le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM),
- le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
- , gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- , l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID)
- , l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).
Si tratta, infatti, in tali casi, di
enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che
perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili
in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.
SANZIONI PREVISTE
In riferimento alla novità e alla veloce applicazione della disposizione che trova le sue radici nella L. 190/2014 approvata a fine d'anno e in vigore dal 01/01/2015, il Legislatore lascia un margine "libertà" in questa prima fase di rodaggio dell'applicazione della scissione precisando che, nelle more dell'incertezza della norma prima della presente circolare, i soggetti che avessero erroneamente interpretato le disposizione di cui all'art. 17-ter DPR 633/1972 non saranno soggetti ad alcuna sanzione ma procederanno nel seguente modo a seconda di chi sia il soggetto che ha commesso l'errore:
PAGAMENTO DELL'IVADA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO: Nel caso in cui l'Ente Pubblico avesse, nonostante l'obbligo di scissione dei pagamenti, versato ugualmente l'IVA al fornitore, e il fornitore avesse computato la stessa secondo le regole ordinarie di liquidazione dell'imposta, non deve effettuarsi alcuna variazione a riguardo
ERRATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE: Nel caso in cui il fornitore avesse erroneamente inserito in fattura la nota "scissione dei pagamenti" (parliamo nel caso avesse emesso fattura a un soggetto non assoggettato all'obbligo come ad esempio l'INAIL) in questo caso dovrà correggere il proprio comportamento concludente e operare la rivalsa secondo le regole ordinarie, richiedendo all'Ente in questione il pagamento dell'Iva in obbligo di rivalsa.
Si precisa, infine, in considerazione dell’incertezza in materia e della
circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha
esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire
dal 1° gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che
possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai
quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative
alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso -
eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento
di prassi.
Ne deriva che ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015,
abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad
operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia
computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta
incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna
variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con
l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio
operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche
amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa
all’operazione ricevuta.
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