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Split Payment: regime sanzionatorio a piena operatività dal 09/02/2015

Recentemente ci siamo occupati dell'argomento sanzionabilità per gli errori commessi a riguardo di applicazione dello Split Payment (vedi l'articolo a riguardo).
Chiarimenti giungevano con l'emanazione della Circolare 1/E 2015 dell'Agenzia delle Entrate che, oltre che far luce su alcuni Enti esclusi dalla scissione dei pagamenti, ammetteva una flessibilità in merito alla sanzionabilità degli errori commessi fino alla data di emanazione di suddetta circolare.

Ma ecco che dal 10/02/2015 non sono ammessi più sconti per gli errori commessi da fornitori e P.A. che non rispettivo l'operatività dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.
Infatti a decorrere dal 10/02/2015 è prevista una sanzione pari a (Fonte Sole 24 Ore del 11/02/2015)


  • Fornitore: 100% dell’imposta sull’operazione irregolarmente fatturata di cui all’articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/97. 
  • P.A.: se acquista il bene o il servizio nell’ambito commerciale sempre il 100% dell’imposta non versata e non trattenuta al fornitore; se l'acquisto avviene nella sfera istituzionale la sanzione scatta solo per l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’imposta pari al 30% del dovuto.
Quindi, riassumendo, qualora il fornitore non indichi la "scissione dei pagamenti" si può generare una duplice situazione:

  1. La P.A. paga la fattura al lordo dell'Iva= sanzione a entrambi i soggetti;
  2. La P.A. opera il comportamento giusto e trattiene Iva= sanzione solo al fornitore
Per gli errori commessi fino al 09/02/2015 l'esonero dall'applicazione di suddette sanzioni viene escluso a patto che il comportamento concludente delle parti sia finalizzato al rispetto delle disposizioni, ovvero che si sopperisca all'errore agendo in conformità alle disposizioni.

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