Il nuovo esonero contributivo triennale previsto dall'ultima Legge Finanziaria sembra non aver più dubbi applicativi in merito alla fruizione in caso di attivazione di nuovi rapporti a tempo indeterminato di soggetti che non fossero stati titolare di un rapporto, sempre a tempo indeterminato, presso altro datore di lavoro nei sei mesi antecedenti la richiesta.
L'INPS, chiarendo questo aspetto, ha inoltre esplicitato il riconoscimento anche in caso di stabilizzazioni di rapporti a tempo determinato.
In questo articolo delineeremo brevemente le disposizioni in merito all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che precedentemente fossero stati in essere, in qualità di somministrati, presso il soggetto utilizzatore, ovvero se l'esonero spetta all'utilizzatore che voglia assumere direttamente il lavoratore somministrato.
Anche in questo caso la Circolare INPS 17/2015 è risultata molto chiara delineando la propria interpretazione al paragrafo 5 della stessa.
Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero. A titolo di esempio, si consideri la seguente situazione:
- il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2015, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
- il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, corrispondenti alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Volendo riassumere quanto riportato nell'esempio le condizioni di fruizione sono molteplici e riassumibili in due fattispecie:
- Il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione era a tempo determinato (senza fruizione dell'esonero) e nei sei mesi antecedenti l'assunzione con l'utilizzatore il lavoratore non ha avuto rapporti a tempo indeterminato con nessun'altro datore di lavoro: l'esonero contributivo spetta in misura piena e per tutti i 36 mesi
- Il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione era a tempo determinato (senza fruizione dell'esonero) e nei sei mesi antecedenti l'assunzione con l'utilizzatore il lavoratore ha avuto rapporti a tempo indeterminato con altro datore di lavoro che non ha goduto dell'esonero contributivo: l'esonero contributivo spetta in misura piena e per 36 mesi se l'assunzione a tempo indeterminato decorre dopo sei mesi dall'ultimo rapporto a tempo indeterminato
- Il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione era a tempo determinato (senza fruizione dell'esonero) e nei sei mesi antecedenti l'assunzione con l'utilizzatore il lavoratore ha avuto rapporti a tempo indeterminato con altro datore di lavoro che ha goduto dell'esonero contributivo: l'esonero contributivo non spetta in quanto può essere goduto solo una volta dal primo datore di lavoro che ne effettua la richiesta
- Il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione era a tempo indeterminato (con fruizione esonero) e nei sei mesi antecedenti l'assunzione con l'utilizzatore il lavoratore non ha avuto rapporti a tempo indeterminato con nessun'altro datore di lavoro: l'esonero contributivo spetta all'utilizzatore per il residuo tra le mensilità utilizzate e il totale dei 36 mesi, e solo se l'assunzione decorre dopo sei mesi dal termine del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato.
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