Questo articolo nasce sull'analisi della decisione della Cassazione nella sentenza 5180 in merito a un caso di licenziamento nullo, perchè comminato oralmente, antecedente una procedura di trasferimento d'azienda.
In merito alla tutela del lavoratore dipendente in caso di trasferimento dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (cessione, conferimento, ecc) vigono le regole ex art. 2112 del codice civile che, sostanzialmente, dispone che tutti i rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento del dipendente continuano senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni e diritti.
A quanto disposto dall'art. sopra citato è prevista, però, una deroga che riguarda i trasferimento in concomitanza di particolari situazioni, ovvero nel caso in cui il trasferimento dell'attività imprenditoriale avvenga a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione.
In questo caso è possibile derogare alle disposizioni del codice civile in merito al concetto di "totalità" dei rapporti di lavoro da trasferire.
Infatti, in queste situazioni, nell'accordo sindacale può essere previsto un mantenimento anche solo parziale dei rapporti in funzione dell'operazione di acquisizione e riorganizzazione dell'attività imprenditoriale in capo al cessionario.
Nel particolare caso analizzato di cui alla sentenza della Suprema Corte, la lavoratrice in questione, che veniva licenziata oralmente, quindi con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena, veniva esclusa dalla applicazione della stessa e quindi dalla reintegra che, in costanza di trasferimento, sarebbe stata ereditata dalla cessionaria.
L'esclusione avveniva in quanto la il suo rapporto di lavoro non era stato conservato come da verbale sindacale a seguito di omologazione di concordato preventivo.
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