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"Opzione TFR": pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo 29/2015

La tanto attesa ufficiale operatività di quella conosciuta come "Opzione TFR" contenuta nel testo della Legge Finanziaria 2015 (n. 190/2014) viene finalmente ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo.

Il presente articolo, oltre che mettere in luce quanto introdotto, vuol focalizzare gli aspetti operativi più caratterizzanti di questo strumento.

OPERATIVITA' DELL'OPZIONE 

Dal 3 Aprile 2015 al 30 ottobre 2018. 
L'erogazione può avvenire dal mese successivo alla presentazione (comma 3 dell'art. 5 DPCM 29/2015) della richiesta apposita (cui bozza contenuta nel decreto) e verifica dei requisiti di ammissione alla liquidazione.
I tempi possono allungarsi di ulteriori 3 mesi (vedi comma 4 dell'art. 5 DPCM 29/2015) nel caso in cui l'azienda,abbia richiesto accesso a delle forme di credito per l'erogazione di tali somme.
In caso di sottoscrizione dell'opzione, la scelta è vincolate fino alla scadenza indicata.

REQUISITI E PROCEDURA DELL'EROGAZIONE 
(Art. 3 DPCM 29/2015)

L'ammissione alla liquidazione della Qu.I.R. è subordinata a una serie di requisiti che lavoratore e datore di lavoro devono avere:

Lavoratore:

  1. Non essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente de settore agricolo, domestico, somministrati;
  2. Il rapporto di lavoro dev'essere in essere da almeno sei mesi;
  3. Il lavoratore non deve aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
Datore di lavoro
  1. Non avere in essere procedure di Cig;
  2. Non avere in essere procedure concorsuali o fallimentari e di liquidazione


NATURA DELL'EROGAZIONE 
(Art. 4 DPCM 29/2015)

Seppur l'importo erogato viene quantificato nell'esatto importo del rateo mensile di accantonamento del TFR, tuttavia queste somme hanno natura totalmente diversa da quest'ultimo. Infatti, come si può chiaramente evincere dal nome tecnico dell'anticipazione stessa, trattasi di QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R) e pertanto assoggettata al medesimo trattamento previdenziale e fiscale di predette somme.

1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilita' 2015, la Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE
 (Art. 4 DPCM 29/2015)

Il QuIR non è ordinariamente assoggettata a livello previdenziale (non costituisce imponibile lordo tranne che per l'assoggettamento alla contribuzione 0,50% destinata all'INPS sull'accantonamento annuale del TFR al fondo) mentre lo è a livello a livello fiscale (concorre a formare reddito imponibile ai fini Irpef e si cumula con quelli erogati a titolo di retribuzione di fatto e altri elementi connessi).

2.Ai sensi dell'articolo1,comma26,lettera a),della legge di stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. 

EFFETTI SULLE DETRAZIONI SPETTANTI 
(Art. 4 DPCM 29/2015)

Il QuIR concorre a formare reddito complessivo ai fini della determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente e familiari a carico mentre è esclusa ai fini del calcolo del Bonus ex D.L. 66/2014


3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo13,comma1-bis,delTUIR,non si tiene conto della Qu.I.R.

EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO PER LA TASSAZIONE SEPARATA DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
 (Art. 4 DPCM 29/2015)

Il QuIR non concorre a formare reddito di riferimento ai fini della determinazione dell'aliquota di tassazione delle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro o di anticipazione delle somme accantonate a titolo di TFR.

Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, laQu.I.R. non e'considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.

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