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Tutele Crescenti e disincentivo alla mobilità dei lavoratori

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Attuativo del contratto a tutele crescenti della Legge Delega 183/2014 ha dato il via effettivo all'applicazione delle nuove tutele per tutti quei lavoratori che, assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 8 marzo 2015, sono assoggettati alle nuove regole che prevedono l'eliminazione della reintegra e della riassunzione, lasciando spazio solo all'indennizzo economico, in caso di illegittimità nei licenziamenti disciplinari  - giusta causa/giustificato motivo soggettivo (esclusi i casi di materiale insussistenza della motivazione) -  e nei licenziamenti economici o per riorganizzazione aziendale - giustificato motivo oggettivo. 

Questa situazione, che vede quindi un "alleggerimento" del sistema di tutela dei lavoratori dipendenti potrebbe generare un fenomeno trasversale che è quello del disincentivo dei lavoratori, già assunti a tempo determinato prima dell'8 marzo 2015, ad accettare un nuovo rapporto a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro. Infatti, con la nuova assunzione, si troverebbero catapultati in un sistema di tutela nettamente inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto con il rapporto di lavoro ante 8 marzo 2015.

Al fine di evitare questo "freno" alla possibilità di accettare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le parti stipulanti potrebbero ovviare, comunque nei termini di rispetto delle minime disposizioni di legge, stabilendo, sul contratto individuale di lavoro, un pacchetto di tutele accessorie che, oltre quelle previste dalla L. 183/2014, che forniscano condizione migliorativa per il lavoratore nei termini del riconoscimento anche di un impegno a riassumere il lavoratore nei casi di verificata illegittimità del licenziamento inflitto dal datore di lavoro.

Fonte: Articolo Sole 24 Ore del 17/03/2015

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