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Reverse Charge alla luce della Circolare 14/E 2015 Agenzia delle Entrate

Con una disposizione operativa già dallo scorso 01/01/2015, quella dell'ampliamento del meccanismo del reverse charge ai settori di cui al comma 6 lettera 4-ter dell'art. 17 del DPR 633/72 sembrerebbe ancora una questione piena di dubbi interpretativi.

Cerchiamo di riepilogare la situazione attuale alla luce delle interpretazioni e circolari finora rilasciate al fine di fornire un quadro riassuntivo del nuovo ambito applicativo del reverse charge dal 01/01/2015.

RATIO DELLA DISPOSIZIONE

Dal 01/01/2015 il meccanismo dell'inversione contabile viene esteso a nuove tipologie di prestazioni, oltre quelle già assoggettate come quelle rese in regime di subappalto nel settore edile.
Pertanto questo "allargamento" è rivolto nei confronti di soggetti che non rientrano specificamente nel settore edilizia ma che ne risultano collegate in quanto le prestazioni rese hanno ad oggetto "edifici".
E' quindi il concetto di "prestazione resa per un edificio" requisito essenziale per valutare l'obbligo di assoggettare l'operazione a inversione contabile (escludendo le attività di cui al successivo punto effettuate su tutto ciò che non è classificato "edificio").
Al fine di valutare se la prestazione è assoggettata o meno a Reverse Charge, la "natura della prestazione" è il primo parametro da tenere in considerazione oltre quello del Codice Ateco in quanto, siccome la normativa stabilisce che, stante il settore rientrante tra quelli assoggettati all'obbligo, il regime va applicato indipendentemente che la prestazione soggetta sia resa in regime di prevalenza o meno, potremmo quindi avere queste due situazioni: 
  • La Prestazione soggetta a R.C. non è quella abitualmente svolta dal prestatore (quindi riconosciuta da codice ateco): in questo caso il solo Codice Ateco di appartenenza non rileva il diretto obbligo ma va considerata la "sistematicità" nel rendere la prestazione per confermarne assoggettabilità all'obbligo;
  • La Prestazione soggetta a R.C. è quella abitualmente svolta dal prestatore: in questo caso già il Codice Ateco di appartenenza ci indica che tutte le operazioni rese da qual soggetto nell'ambito degli edifici sono soggette.

NUOVI PRESTAZIONI/SETTORI ASSOGGETTATI 

Dal 01/01/2015 il meccanismo dell'inversione contabile si applica, oltre che, come già precedentemente disposto, per le attività edili (quindi con codice Ateco specifico di cui alla sezione F) svolte in regime di subappalto, anche per 

  • PRESTAZIONI DI PULIZIA DI EDIFICI 
  • PRESTAZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICI
  • PRESTAZIONI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI 
  • PRESTAZIONI DI COMPLETAMENTO EDIFICI 
Va specificato che in caso la prestazione effettuata da ditta edile (che ricordiamo per le attività di costruzione applica reverse charge solo in regime di subappalato) rientri tra quelle di cui sopra (seppur non esplicitamente richiamato dal Codice Ateco ma comunque sistematicamente svolta), pur nel caso in cui venga effettuata in regime di appalto, l'impresa applicherà il R.C. Ciò avviene in base alla ratio della "natura della prestazione" in quanto, seppur nel settore edile le operazioni in appalto prevederebbero l'applicazione dell'IVA, in questo caso ci troviamo di fronte ad uno dei nuovi casi introdotti dal 01/01/2015).
Quindi un ruolo fondamentale gioca anche il concetto di sistematicità della prestazione tra quelle di cui sopra, qualora ad esempio ci trovassimo di fronte a impresa senza codice ateco tra quelli indicati in circolare ma che comunque con sistematicità svolge le suddette operazioni soggette.

Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di 8 procedere all’adeguamento del codice ATECO (cfr. risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (COMPLETAMENTO EDIFICI)

Quello delle prestazioni inerenti il "completamento"  è il caso che ha creato più interrogativi di tutti gli altri in funzione della difficile e incerta definizione delle prestazioni di appartenenza a questo ambito.
Viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate che in merito al concetto di "completamento" si fa riferimento a tutte quelle operazioni che riguardano le opere di riparazione e manutenzione su impianti di edifici e sugli edifici stessi (vedi paragrafo 1.4 della Circolare)

Completamento di edifici 
Si osserva che il termine “completamento” di edifici, contenuto nella lettera a-ter) in commento, è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico. 
L’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc. 

Alla luce della Circolare 14/E 2015 è possibile, in merito, vedere chiariti (o quasi) i seguenti aspetti in merito:
  1. La cessione di beni con posa in opera non è assoggettata a R.C. (quindi chi vende effettua anche installazione, diversamente da chi compra per poi installare a terzo soggetto);
  2. Il R.C. si applica a tutte le riparazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie rese sugli impianti dell'edificio (in corso di costruzione e già esistente), includendo anche le prestazioni di manutenzione/risanamento/riparazione sull'edificio (in fase di costruzione o esistente) stesso (ristrutturazione edilizia, tinteggiatura, posa in opera infissi, ecc.).

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