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Assunzione a tempo determinato in sostituzione di maternità

Qualora il datore di lavoro si dovesse trovare nella necessità di "coprire" le prestazioni effettuate da lavoratrice assente per astensione obbligatoria (alias congedo di maternità obbligatoria e anticipata) è  legittimato a instaurare apposito rapporto a tempo determinato per l'esatta durata dell'assenza (presunta o presumibile) della lavoratrice assente per maternità.

In caso di una lavoratrice assente per suddetto motivo, il datore di lavoro potrà decidere, sulla base dell'orario svolto dalla lavoratrice da sostituire, di reimpiegare, al suo  posto, un solo soggetto o più soggetti sino a coprire il totale di ore di prestazione rese precedentemente dalla lavoratrice assente.
Ad esempio, in caso di assenza per maternità di lavoratrice a tempo pieno,  il datore di lavoro potrà decidere di sostituirla o con altro lavoratore a tempo pieno o due a tempo parziale.

Le precedenti disposizioni ex D.Lgs 368/2001 che legittimavano l'apposizione del termine sul contratto di lavoro solo in specifiche situazioni di carattere tecnico/produttivo o sostitutivo (come quella per l'assenza di lavoratrice in maternità) sono state superate dall'entrata in vigore del D.L 34/2014 che, appunto, ha eliminato tale obbligo.

Tuttavia ricordiamo che, nonostante non vi sia più questo obbligo, specificare che l'assunzione a termine avviene in sostituzione di maternità può essere vantaggioso in quanto:


  1. Il rapporto in questione non viene considerato ai fine del calcolo del tetto del 20% del limite dei rapporti a termine ammissibili;
  2. Il rapporto in questione non sarà assoggettato al contributo addizionale ASpI pari all'1,40% in più sugli oneri previdenziali obbligatori c/azie
Permane, inoltre, l'agevolazione contributiva, per le sole aziende che hanno un numero di addetti inferiore a 20 dipendenti, di ottenere una riduzione del 50% della contribuzione INPS dovuta dall'azienda per le assunzioni effettuate in sostituzione di maternità.

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