Esistono dei termini di preavviso per comunicare al lavoratore il cambio del proprio turno di lavoro?
Pubblichiamo di seguito la risposta fornita ad uno dei quesiti giunti all'Informalavoro.
Risulta pacifico che è nella discrezionalità del datore di lavoro organizzare le prestazioni di lavoro dei propri dipendenti in funzione delle esigente tecnico/produttive/organizzative aziendali come anche, in funzione delle stesse, porre in essere a delle variazioni nell'ambito della distribuzione pattuita alla sottoscrizione del contratto o, come nel Suo caso, periodicamente nel regolamento della turnazione.
Ricordiamo che nell'ambito dell'esecuzione della comunicazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, il datore di lavoro è obbligato a una descrizione dettagliata (su contratto individuale di lavoro) delle stesse nell'ambito di un rapporto di lavoro part time al fine di poter garantire al lavoratore di gestire il prorpio tempo libero anche per l'occupazione in altro lavoro.
Lo stesso non è richiesto nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fatto salvo il caso in cui la prestazione lavorativa è articolata su turnazione.
Seppur esista questa "modificabilità" per il datore di lavoro riassunta nel c.d. Jus Variandi, tuttavia il Legislatore pone dei limiti a tale potere.
Infatti, al fine di garantire il rispetto di diritti personali del lavoratore, in merito alla gestione del proprio tempo libero, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione, il datore di lavoro deve fornire il cambio della turnazione almeno 24 ore prima dell'inizio della prestazione richiesta.
Certamente questa previsione va valutata in base alle circostanze della richiesta di cambio turno.
Nel caso l'episodio avvenga sporadicamente e per motivazioni del tutto eccezionali; in quest'ultimo caso, rimanendo sempre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire congrua giustificazione alle cause di forza maggiore che richiedono la tempestiva modificazione della turnazione, l'eccezione potrebbe essere ammessa.
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