Il caso analizzato nel presente articolo riguarda numerosi contribuenti che, nella prima intenzione del Legislatore di abrogare il Regime di Vantaggio ex DL 98/2011, non possedendo i requisiti per l'accesso al nuovo regime forfettario, optavano per il regime ordinario.
Tuttavia, con la disposizione recata dall’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11 del 2015, che consente a coloro
che hanno iniziato l’attività nel 2015 di avvalersi del regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per tali soggetti si rende lecita l'interrogativo riguardo la possibilità di optare per tale regime in corso di svolgimento di attività secondo le modalità ordinarie (in qualità di soggetti Iva).
La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 67/E del 23/07/2015 che concede la possibilità di effettuare l'opzione, seppur in corso d'anno e successivamente ai 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Nello specifico la Risoluzione 67/E prevede che:
La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile
secondo le vigenti disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione.
A ciò consegue che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e
professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della
facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014,
laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale
di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta
2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni
predisposto per la dichiarazione IVA.
(...) il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione,
potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la
prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine,
apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.
In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto
comma, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni attive
potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di
registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al
cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di
variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente
o prestatore a titolo di rivalsa.
L’istante dovrà, inoltre, effettuare la variazione in
aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere
chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.
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