Proseguiamo la nostra analisi degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act con il D.Lgs 149/2015.
Tra le innumerevoli riforme introdotte dagli otto decreti finora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il 149/2015 ridisegna in modo radicale l'organizzazione degli organi di controllo dell'Attività Ispettiva e di Monitoraggio delle attività finora territorialmente coordinate e dirette dal Ministero del Lavoro per opera delle DTL e DRL.
Al fine di conseguire gli obiettivi di riordino e razionalizzazione delle attività di cui sopra viene costituita L'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro (in breve definita Ispettorato) - (Art. 1).
Importante sottolineare che il presente D.Lgs in esame disciplina solamente il nuovo disegno dell'organizzazione dell'attività Ispettiva ma non ne entra nello specifico delle modalità attuative, lasciando spazio ad ulteriori e specifici decreti in merito (art. 5).
Infatti l'entrata in vigore di queste future e specifiche disposizioni normative definiranno l'esatto momento in cui gli Ispettori INPS e INAIL si intenderanno stabilmente inseriti nella "nuova organizzazione" del nuovo Ispettorato - (art. 7) oltre che si intenderanno operative le nuove sedi territoriali dell'Ispettorato in sostituzione delle attuali Direzioni Territoriali e Regionali del Lavoro (art. 6 comma 6)
Questa Agenzia si definisce un nuovo e concreto Ente Pubblico, dotato di propria autonomia organizzativa e contabile che integra sotto un'unica veste i servizi ispettivi del MLPS, INPS e INAIL.
In merito a questa "unificazione" delle funzioni di vigilanza , e coerentemente con gli obiettivi di omogeneizzazione delle stesse, i funzionari ispettivi degli Enti Assicurativi e Previdenziali vengono investiti degli stessi poteri già attribuiti agli ispettori del Ministero del Lavoro.
A vigilare sul corretto funzionamento dell'Agenzia sarà il Ministero del Lavoro.
Un aspetto rilevante direttamente connesso alla nuova organizzazione e autonomia di cui sarà dotato dell'Ispettorato è un la rappresentanza in giudizio (art. 9)
Nonostante sia un Ente Pubblico e, pertanto, soggetto all'applicazione delle norme che prevedono la rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, all'Ispettorato viene concessa la possibilità di provvedere all'autonoma rappresentanza, per opera dei propri dipendenti, nei primi due gradi di giudizio riguardo a
- opposizione a ordinanza di ingiunzione
- opposizione a cartella esattoriale su sanzioni per illeciti riguardanti tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- in tutti gli altri casi ammessi dalla normativa
In ogni caso è rimessa facoltà all'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione per questioni aventi notevoli riflessi economici.
I RISVOLTI SULLA COMPETENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E NEI RICORSI AMMINISTRATIVI DI LAVORO
La nascita dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro determina, sia a livello nazionale che territoriale, un nuovo disegno delle competenze, oltre che per gli aspetti direttamente operativi in materia di vigilanza, anche per questioni afferenti la competenza dei ricorsi amministrativi di lavoro.
Vigilanza e Controllo
- Soppressione della Direzione generale per l'Attività Ispettiva (art. 10 comma 2) sia a livello nazionale ( ex art. 2 D.Lgs 124/04) che a livello regionale (ex art. 4 D.Lgs 124/04)
- La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza viene allargata anche ad altri soggetti coinvolti nelle funzioni di controllo come il Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri (prima ammessi su invito a partecipare) - (art. 11 commi 2 e 3)
Sedi Competenti per i Riscorsi Amministrativi
A seguito della reintroduzione dell'istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs 124/04 comma 4 , le competenti sedi per ricorrere in sede "amministrativa" cambiano sulla base della nuova struttura dell'Ispettorato Nazionale dl Lavoro e delle relative competenze territoriali.
Infatti, con l'abrogazione del precedente dettato dell'art. 16 D.Lgs 124/04 (Ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro) e art. 17 (Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti Lavoro), in quanto dette strutture sono state incorporante nelle sedi territoriali dell'Ispettorato, i ricorsi amministrativi ammessi saranno i seguenti:
- Ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (art. 11 comm. 5 lett. d) avverso gli illeciti contestati dai verbali ispettivi emessi dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che non afferiscano alla qualificazione del rapporto di lavoro ( da proporre entro 30 gg dalla data di notifica del verbale e deciso entro il termine massimo di 60 gg dal ricevimento dello stesso ricorso con l'applicabilità del silenzio-rigetto da parte del direttore della sede territoriale)
- Ricorso al Comitato per i rapporti di Lavoro (eliminato il riferimento regionale - art 11 comm. 5 lett. e) per gli atti di accertamento emessi dai funzionari del MLPS, INPS, INAIL che abbiano ad oggetto la sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro (presumibilmente anche le diffide accertative per i crediti patrimoniali) ( da proporre entro 30 gg dalla data di notifica del verbale e deciso entro il termine massimo di 90 gg dal ricevimento dello stesso ricorso con l'applicabilità del silenzio-rigetto da parte del direttore della sede territoriale).
Ricordi avversi le ordinanze di ingiunzione
Con l'abrogazione del ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro sembrerebbe escludersi la possibilità di ricorrere, in sede amministrativa, alle ordinanze di ingiunzione (di cui prima ne era la sede) lasciando aperta solo la strada giudiziaria.
Questo aspetto produrrebbe certamente un'onerosità molto più elevata (probabilmente con l'intento del Legislatore di scoraggiare la lite giudiziaria).
Un aspetto interessante da sottolineare è quello della competenza giudiziaria in caso di ricorso che potrebbe essere diversa se non duplice a seconda della natura del fatto contestato (Tribunale Civile o Giudice del Lavoro).
Ma in merito si attenderanno chiarimenti dal parte del Legislatore considerando che le conclusioni sopra riportate derivano da una interpretazione letterale del testo normativo oltre che nello stesso nulla viene specificato in merito ai ricorsi aversi le ordinanze di ingiunzione.
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