Con questo articolo trattiamo uno specifico caso posto alla Nostra attenzione da un lettore dell'Informalavoro.
In merito all'esonero triennale previsto dalla L.190/2014, il quesito posto da un datore di lavoro è il seguente:
QUESITO
Posso usufruire dell'esonero triennale per assumere, a tempo indeterminato, un lavoratore che allo stesso tempo risulta in essere presso un'Agenzia di Somministrazione Lavoro con rapporto a tempo determinato a scopo di somministrazione?
RISPOSTA
Il caso risulta molto particolare e il testo di Legge non disciplina nello specifico il caso in questione. La risposta al quesito può però essere fornita attraverso un'interpretazione dei dettami normativi, nello specifico ai requisiti e limiti per poter usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Ricordando quelli che sono i requisiti principali per l'accesso all'esonero triennale, il Legislatore, nell'ottica di incentivare il ricorso al rapporto a tempo indeterminato e la stabilizzazione dei lavoratori a termine, istituisce il vincolo che il lavoratore destinatario dell'assunzione agevolata non abbia avuto, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Ulteriori vincoli, di importanza rilevante ma non per il caso in esame, sono inseriti al fine di evitare assunzioni finalizzate a eludere la norma.
Per il caso trattato ci troviamo di fronte a una situazione in cui il lavoratore in questione, titolare di un contratto part time 50% a tempo determinato a scopo di somministrazione, voglia essere assunto, per le restanti 20 ore settimanali, con un contratto a tempo indeterminato.
Posto che il lavoratore, nei sei mesi antecedenti non ha avuto rapporti a tempo indeterminato, e verificato che la norma non fa alcun riferimento ad eventuale requisito riguardante lo stato di disoccupazione del lavoratore (come invece richiedeva l'esonero ex L. 407/90), la risposta al quesito inoltrato risulterebbe positiva.
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