In questo articolo inizieremo la disamina del D.Lgs 151/2015 parlando delle grandi trasformazioni apportate alla normativa che regola il collocamento obbligatorio per i soggetti disabili.
I cambiamenti apportati dal Legislatore in materia di assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 sono volte a ridisegnare un quadro normativo volto ad estendere ulteriormente la tutela alla collocabilità nel mercato del lavoro di soggetti "svantaggiati", potenziando da un lato gli strumenti delle Politiche Attive del Lavoro e dall'altro semplificando e le procedure e marcando le incentivazioni a favore dei datori di lavoro chiamati a ottemperare a tale obbligo.
Al fine di rendere più chiara e diretta la comprensione delle modifiche di maggior rilievo analizzeremo punto per punto gli articoli del D.Lgs 151/2015 che hanno riguardato il collocamento mirato:
- (art. 2) oltre i soggetti già indicati dall'art.1 della Legge 68/99, diventano destinatari del disposto normativo anche coloro che sono titolari di una pensione di invalidità concessa dall'INPS in merito a una riduzione della capacità lavorativa, permanente, a meno di 1/3;
- (art. 3) dal 01/01/2017 viene abrogato il comma 2 dell'art. 3 della L. 68/99 che recitava "Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni"; pertanto l'obbligo decorrerà immediatamente al raggiungimento del limite del 15 dipendente senza attendere la nuova assunzione;
- (art. 6) l'assolvimento dell'obbligo avverrà con la richiesta nominativa (non più numerica) di avviamento, con la possibilità per il datore di lavoro di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi
- viene preservato l'avviamento numerico nel caso il datore di lavoro non ottemperi all'obbligo con chiamata nominativa entro il termine di 60 gg
- (art. 8) sono abrogati i commi 2 e 5 dell'art. 9 della L. 68/99
2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita' di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per
singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
- viene istituita la Banca dati del collocamento mirato che raccoglie, sulla base delle richieste di iscrizione dei lavoratori alle liste di collocamento mirato e dei prospetti informativi inviati dai datori di lavoro ex comma 6 art. 9 L. 68/99, l'elenco dei soggetti pubblici e privati obbligati e dei lavoratori interessati. Questa banca dati viene inoltre alimentata sulla base delle informazioni trasmesse dall'INPS, in merito agli incentivi spettanti per l'assunzione di soggetti disabili, e INAIL in merito agli interventi di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
- (art.10) a partire dal 01/01/2016 la fiscalizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 13 della Legge 68/99 viene trasformata in esonero contributivo triennale da conguagliare su DM10
- la domanda per ottenere l'esonero di cui all'art.13 viene inoltrata telematicamente all'INPS che, entro 5 gg, provvede a fornire una risposta alla stessa di disponibilità o meno delle risorse. Qualora la domanda venga accettata (fino ad esaurimento delle risorse assegnate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande) e vengano destinate le risorse al richiedente, questo ha l'obbligo, a pena di decadenza dall'esonero contributivo, di avviare il rapporto di lavoro entro 7 gg dalla notifica di accettazione, dandone apposita prova da trasmettere telematicamente a titolo di utilizzo dell'incentivo.
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