A seguito delle innumerevoli richieste pervenuteci dai nostri lettori, pubblichiamo il presente articolo per delineare in modo più chiaro possibile le circostanze di compatibilità o meno dell'indennizzo del trattamento di disoccupazione NASPI ( in vigore dallo scorso 1 maggio 2015 in sostituzione dell'ASpI e Mini ASpI) con l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato.
Una volta inoltrata la domanda e la stessa sia stata accettata, l'elemento che sottende alla compatibilità con l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato è da rinvenire nel rispetto dei c.d. requisiti di Condizionalità di cui al punto 2.8 della Circolare 94/2015:
- Permanenza dello stato di disoccupazione
- Regolare partecipazione alle Politiche Attive del Lavoro
L'INPS, nella Circolare 94/2015, al punto 2.10, ha chiaramente definito le circostanze di compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato instaurato nel corso dell'indennizzo della NASPI.
Tutto quanto sopra premesso, vediamo come l'INPS abbia ricondotto a specifici casi di compatibilità gli elementi analizzati.
- Se richiedo la NASPI a seguito della cessazione di uno di più rapporti a tempo parziale contemporaneamente in essere, seppur potrebbe non vedersi pienamente verificato uno stato di disoccupazione pieno, la compatibilità con un'indennizzo ridotto è comunque verificata a patto che l'altro (gli altri) rapporto(i) a tempo parziale producano un reddito totale annuo massimo entro gli 8.000 euro;
- Se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione e la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (da cui si evince anche la retribuzione prevista ), per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
- Se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione la prestazione viene ridotta "di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Importante ricordare che la riduzione è ammessa purchè il soggetto richiedente effettui la NASPI-COM relativa al reddito, alternativamente, si verificherà una sospensione dell'indennità se suddetto rapporto ha una durata fino a sei mesi, decadenza se tale rapporto ha una durata superiore o a tempo indeterminato.
RAPPORTO DI LAVORO CHE SI ESTENDE A CAVALLO DI DUE ANNI SOLARI
A riguardo altro aspetto molto importante inerente la comunicazione di cui sopra riguarda il caso in cui è qualora il rapporto subordinato avviato in corso di NASPI coinvolga più anni solari.
In tal caso il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio dell'anno successivo al primo di inizio indennizzo.
La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione.
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