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Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto: ulteriori chiarimenti con la Circolare 30/2015 del MLPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo la Circolare 24 del 05/10/2015,  emana la n. 30 del 09/11/2015, con cui fornisce ulteriori chiarimenti operativi delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 148/2015, entrato in vigore lo scorso 24/09/2015, in materia di CIGO, CIGS e CDS.

Il Ministero fornisce chiarimenti in merito a:


  • Campo d'applicazione, assimilando al concetto di trasformazione quello di manipolazione, quindi includendovi anche società cooperative e  consorzi che manipolano o trasformano prodotti agricoli (rif. lettera F punto 2 della Circolare MPLS 24/2015);
  • Modalità di presentazione delle domande di proroga di CIGS e CDS presentate dopo il 24/09/2015 ma con riferimento a trattamenti avviati  in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs 148/2015, confermando, per questi, l'applicazione della previgente normativa che prevedeva come termine di presentazione i 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario lavorativo;
  • Esclusione dal trattamento CIGS, per qualsiasi causale, per i lavoratori che avevano già fruito del trattamento di sospensione o riduzione dell'orario lavorativo (anche ai sensi della previgente normativa) in riferimento a una crisi aziendale per cessazione attività produttiva dell'unità locale ( ricordando che la causale della "cessazione attività" ammessa al trattamento solo per le gli accordi in sede istituzionale e istanze presentate entro il 31/12/2015_ Rif. 4.2 Circolare MLPS 24/2015).






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