In data 03/11/2015 l'INPS emana la Circolare n. 178/2015 con cui da seguito alle precedenti istruzioni fornite in termini di esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 contestualmente alla soppressione del precedente esonero ex L. 407/90.
Predetto esonero, finanziato dalla suddetta Legge per l'intero anno 2015, sembrerebbe riconfermato anche per il prossimo anno come riportato sul Disegno della prossima Legge Finanziaria 2016, seppur con parametri diversi che meglio analizzeremo al momento della loro approvazione definitiva.
Le istruzioni fornite dall'INPS nella Circolare 178/2015 confermano, in gran parte, quelle contenute nella Circolare 17 del 29/01/2015 e il successivo Messaggio 1144 del 13/02/2015.
Oltre che ribadire le istruzioni tecniche e operative per la richiesta del codice autorizzazione "6Y" e il conguaglio in DM10, sono oggetto della Circolare anche la tipologia dei contributi che rientrano nell'esonero e i requisiti per accedere allo sgravio e compatibilità con altri esoneri.
Ambito di applicazione dell'esonero contributivo
L'esonero contributivo ex L. 190/2014 si applica in relazione alla contribuzione a carico azienda escluso:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118, articolo 1, della legge n. 190/2014;
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755, articolo 1, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo, della medesima norma;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 4, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.
Requisiti per l'accesso all'esonero contributivo
Premesso il requisito principale, ovvero quello di instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato (o stabilizzazione) di un lavoratore che non abbia avuto, nei sei mesi antecedenti la richiesta dell'esonero, un rapporto a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro, l'INPS fornisce chiarimenti sull'interpretazione del requisito in specifici ambiti:
- la sussistenza del predetto requisito (precedente assunzione a tempo indeterminato) va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera
- con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.
- anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione (quindi non c'è verifica del requisito) sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero
- l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, seppur tale obbligo sia previsto dal CCNL (tale divieto si applica conformemente ai principi dettati dalla L. 92/2012 )
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto. Stesso principio viene applicato in caso di trasferimento del dipendente effettuato ex art. 2112 c.c. (esempio fitto ramo aziendale)
Cumulabilità con altri incentivi
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Con questo l'INPS fa riferimento ad un'impossibilità di richiedere l'esonero in oggetto contemporaneamente alla fruizione di altro incentivo che non abbia natura economica.
E' invece ammesso l'accesso all'esonero qualora questo venga richiesto a seguito della stabilizzazione a tempo indeterminato di un lavoratore in mobilità e il cui rapporto era già stato oggetto di esonero ex L. 223/91.
In relazione alla stabilizzazione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità, qualora spetti anche l'incentivo di natura economica ex. art. 8 comma 4 della L. 223/91 ( contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore), oltre la richiesta del codice autorizzazione 6Y (incentivo triennale) va richiesto anche il 5T (mobilità)
Nessun commento:
Posta un commento