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Le nuove collaborazioni dopo il D.Lgs 81/2015

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Legislatore con il riassetto delle forme contrattuali è senz'altro l'abrogazione delle collaborazioni a progetto e una rivisitazione delle collaborazioni coordinate e continuative e delle collaborazioni autonome.

ABROGAZIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Il D.lgs 81/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25 giugno 2015), abroga gli articoli da 61 al 69bis del D.Lgs 276/2003, pertanto da questa data non è più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto.
La previgente normativa continua ad applicarsi solo per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Per i rapporti rimasti in vita , a partire dal 01/01/2016, il Legislatore interverrà a verificarne la genuinità nel rispetto di alcuni requisiti che, qualora rinvenuti tutti quanti nella prestazione resa al committente, produrranno una riqualificazione al trattamento economico, contributivo e assicurativo di una prestazione di tipo subordinata (ma non una trasformazione vera e propria del rapporto che la cui natura rimane quella di collaborazione parasubordinata).

Il Legislatore riterrà prestazioni subordinate quelle che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Pertanto gli "indici presuntivi della subordinazione" sulle collaborazioni a progetto rimaste in vita, sulle co.co.co. e sulle collaborazioni autonome saranno i seguenti:

  1. Eterodirezione del collaboratore , ovvero il committente stabilisce luogo e orario di svolgimento della prestazione
  2. Esclusiva personalità, ovvero il collaboratore non sia avvale di una autonoma organizzazione e della collaborazione di soggetti terzi
  3. Continuità, ovvero la prestazione è svolta in modo costante e perdurante nel tempo.

GENUINITA' DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE  E  CONTINUATIVE 
DOPO IL 25/06/2015

Dal 25/06/2015 al 31/12/2015

A partire dal 25/06/2015 il D.Lgs 81/2015 all'art. 52 comma 1 decreta l'abolizione delle collaborazioni a progetto (quindi dei relativi limiti inseriti anche dalla L.92/2012) ma nulla dice a riguardo a riguardo delle nuove regole sulle collaborazioni coordinate e continuative.
Questo "buco legislativo" è certamente involontario ma , di fatto, lascia spazio a una operatività non regolamentata delle collaborazioni coordinate e continuative se non dalle disposizioni ex art. 409 c.c.p. e, quindi, svincolate dai requisiti di genuinità che potranno essere accertati solo dal 01/01/2016.

Dal 01/01/2016

A partire da questa data saranno considerate genuine tutte le collaborazioni coordinate e continuative che non presentano i caratteri di cui sopra e, in ogni caso, saranno rinvenute tali (o meglio escluse dall'accertamento della eterodirezione, esclusiva personalità e continuità) quelle di seguito indicate:


  • Le collaborazioni disciplinate dai testi dei CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (vedi ad esempio il lavoro dei call center);
  • Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
  • Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex art. 90, Legge n. 289/2002).
LA STABILIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PARASUBORDINATE E AUTONOME

Qualora il committente ritenga di non rispettare i requisiti che riconducano ad una genuinità della  collaborazione, salvo che non siano stati già avviati accertamenti ispettivi in merito, lo stesso potrà decidere di "stabilizzare" tali collaboratori con un rapporto di tipo subordinato a tempo indeterminato, esonerandosi, in questo modo, dalla sanzionabilità connessa all'eventuale accertamento dell'illegittima qualificazione del rapporto.

Nello specifico la procedura di stabilizzazione, definita dall'art. 54 del D.Lgs 81/2015, dovrà rispettare i seguenti parametri per definirsi valida:

  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
  • nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.


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