In data 16/11/2015 il Ministero del Lavoro rilascia la nota 19570-2015 in riferimento all'emanazione di provvedimento sospensivo dell'attività imprenditoriale in caso di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nello specifico la nota ministeriale fa un espresso richiamo al settore maggiormente inflazionato da tali omissioni, ovvero quello edile.
Con il documento il Legislatore intende chiarire quali siano gli elementi prescrittivi da ottemperare alla base della revoca del suddetto provvedimento in caso di accertamento di omissioni riguardanti gli obblighi di visita preventiva e obblighi di formazione e informazione sui neo assunti.
Se, in linea generale, i succitati obblighi di informazione e formazione previsti dal D.L. 81/2008 devono essere operati anteriormente l'avvio del rapporto di lavoro, laddove, invece, conformemente alle indicazioni di cui al punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni 2011, siano avviati contestualmente all'atto dell'assunzione, gli stessi devono ritenersi ottemperati secondo un piano formativo da ottemperare entro 60 giorni dalla stessa.
In relazione ai termini sopra richiamati, un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale inflitto per il mancato rispetto degli obblighi di formazione e informazione può essere revocato se l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata conformemente ai termini dei 60 giorni di cui all'accordo Stato Regioni 2011.
Accordo Stato-Regioni del 2011 |
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