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Le nuove regole dei ricorsi amministrativi in materia lavoro dopo il D.Lgs 149/2015

A seguito della nascita dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Legislatore ha profondamente rivisitato e modificato l'organizzazione dell'organo addetto alle ispezioni del lavoro.
Con la nascita di un organismo unico e di una redistribuzione delle competenze a livello territoriale, vengono modificate le regole per i ricorsi amministrativi in funzione della nuova gerarchia delle sedi competenti.

I RICORSI SOPPRESSI

Soppressione del Ricorso alla Direzione Interregionale del Lavoro (DIL) ex art. 16 D.Lgs 124/2004

Con la soppressione delle DIL a favore della nascita degli Ispettorati Interregionali, ne consegue l'eliminazione dei ricorsi amministrativi ex art. 16 D.Lgs 124/2004 in relazione alle ingiunzioni di pagamento adottate da questo organo.
Pertanto i decreti di ingiunzione potranno, d'ora in avanti, essere  impugnati solo presso le sedi dei Tribunali Civili (se trattasi di omissioni per importi a titolo di sanzioni amministrative) o Giudice del Lavoro (se trattasi di atto in relazione all'accertamento sulla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro) entro 30 gg dalla data di notifica dell'atto.

I RICORSI AMMESSI

Ricorso al Direttore dell'Ispettorato Territoriale  

Seppur la soppressione del ricorso ex art. 16 D.Lgs 124/2004 non ammette più opposizione in sede amministrativa ai decreti di ingiunzione emanati dagli Uffici Interregionali, è tuttavia ammesso ricorrere in sede amministrativa, entro 30 gg dall'accertamento:

  1. avverso gli atti di accertamento in materia lavoro, legislazione sociale, contributiva e assicurativa emanati dagli altri organi di polizia giudiziaria autorizzati alla vigilanza (carabinieri, guardia di finanza, polizia)
  2. avverso i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Decorsi i 30 gg o alternativamente in caso di esito negativo (entro i 60 gg successivi) con silenzio-rigetto, la sanzione amministrativa si tramuterà in atto ingiuntivo che potrà essere impugnato nelle sedi sopra riportate.

Ricorso al Comitato per i Rapporti di Lavoro

Nulla cambia in merito al ricorso ex art. 17 D.Lgs 124/2004 che permette al datore di lavoro di ricorrere, sempre entro 30 gg dalla notifica dell'atto, avverso gli atti di accertamento in relazione alla verifica della sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro emanati dagli organi dell'Ispettorato del lavoro INPS e INAIL.
Resta, inoltre, la possibilità di ricorrere in tale sede avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali e il diniego dell'INPS alle istanze di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti.

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