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D.Lgs 8/2016 depenalizzazioni: l'omesso versamento delle ritenute previdenziali

Sono stati pubblicata in data 22/01/2016 in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi recanti disposizione sulla depenalizzazione di alcuni reati tributari.

In particolare il D.Lgs n. 8/2016, che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio 2016, all'art. 3 comma 6 dispone riguardo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali inserendo una soglia di 10.000 euro al di sotto della quale l'omissione prevede la sola sanzione amministrativa.

L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: 
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. (...)  

In caso di eventuale notifica della sanzione amministrativa o dell'illecito di natura penale, il datore di lavoro ha tempo tre mesi per sanare la propria posizione con il relativo versamento degli importi dovuti. 

Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

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