In merito alla compatibilità del trattamento di disoccupazione NASPI con l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, l'INPS interviene nuovamente a fornire nuove indicazioni circa la sussistenza dei requisiti con il lavoro di tipo accessorio.
Il suddetto messaggio fornisce chiarimenti operativi in merito alla NASPI-COM, ovvero la comunicazione che il soggetto titolare del trattamento di disoccupazione deve inoltrare all'INPS entro 30 giorni dall'avvio del nuovo rapporto di lavoro interpostosi in corso di indennizzo.
La comunicazione in questione costituisce, rispetto alle previgenti disposizioni disciplinanti la compatibilità dell'AspI con l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, un adempimento di fondamentale importanza che, se regolarmente ottemperato, permette di ottenere la sola riduzione dell'indennità (quindi non sospensione) o permette di non decaderne in caso di limiti di reddito superiori al minimo assoggetta a imposizione fiscale (compatibilmente con la durata massima di sei mesi).
In riferimento a quanto in premessa, l'INPS chiarisce che predetta comunicazione può non essere inviata dal titolare della NASPI nei limiti economici annui di reddito da lavoro accessorio imposti ai soggetti titolari di una prestazione a sostegno del reddito (Euro 3.000 annui tra tutti i committenti e comunque massimo 2.000 per ciascun committente).
In caso di previsione di superamento di detta soglia economica , premesso che il superamento dei limiti economici determina la possibilità per gli organi ispettivi di accertarne una diversa natura del rapporto stesso, la NASPI-COM va trasmessa prima del superamento di suddetto limite, pena la decadenza dalla NASPI.
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