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Esonero Contributivo ex L. 190/2014 e Diritto di Precedenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 7/2016 del 12/02/2016, fornisce chiarimenti riguardo la spettanza dell'esonero contributivo in vigenza del c.d. "diritto di precedenza" del lavoratore a tempo determinato.

In riferimento ai requisiti richiesti per la legittima fruizione dell'esonero in oggetto, la normativa vigente e le istruzioni INPS ex Circolare 17/2015 richiamano alle condizioni di cui alla L. 92/2012 ora riconfermate dal D.Lgs 150/2015 tra cui, appunto, viene richiesto che l'assunzione non sia effettuata in relazione a obblighi sanciti dalla contrattazione collettiva o altre disposizioni normative.

In particolare, la risposta del Ministero riguarda lo specifico caso se datore di lavoro potesse fruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.

Premesso che “il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro" qualora tale diritto non fosse stato esercitato dal lavoratore in questione entro la data di assunzione/trasformazione del nuovo lavoratore a tempo indeterminato, la successiva richiesta con costituirebbe condizione ostativa alla spettanza dell'esonero.




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