A un anno dall'entrata in vigore dell'esonero contributivo ex L. 190/2014 che, come ben ricordiamo, ha sostituito, a decorrere dal 01/01/2015 e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le previgenti agevolazioni ex L. 407/90, si sono succeduti una serie di chiarimenti Ministeriali volti a fornire una più chiara lettura del testo normativo e a meglio disciplinare l'operatività e il controllo a riguardo.
Con il Messaggio 459/2016 l'INPS, quale Ente gestore dell'esonero in questione, ribadisce alle proprie strutture la spettanza dell'esonero in talune fattispecie.
Viene, anzitutto, confermato che l'esonero spetta a "qualsiasi datore di lavoro privato" includendovi sia soggetti imprenditori che lavoratori autonomi.
Viene ribadito quanto espresso dal MLPS con la Circolare 03/2016 dello scorso 1 febbraio in merito alla spettanza dell'esonero in caso di "trasformazione volontaria" a tempo indeterminato di rapporti di collaborazione attivandone la procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs 81/2015.
Infine si conferma quanto chiarito sempre dal Ministero del Lavoro nell'Interpello 4/2016 del 20/01/2016 con cui viene confermata la possibilità di fruire dell'esonero contributivo in oggetto in riferimento all'avvio di nuovi rapporti a tempo indeterminato con soggetti titolare di un trattamento pensionistico.
2 commenti:
Prego di correggere "Un anno"
Si ringrazia per la gentile e sempre utile collaborazione!
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