In riferimento alla nuova regolamentazione del lavoro accessorio introdotta dal D.Lgs 81/2015 al capo VI art. 48, il Legislatore si è soffermato a meglio definire i soggetti committenti che possono ricorrere a tale tipologia di prestazione e i relativi limiti economici definiti su base annua (anno civile).
Art. 48
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
Questa interpretazione è quanto emerge dal Messaggio INPS 2 febbraio 2016, n.8628 che, appunto, sembrerebbe escludere dal limite dei 2.000 euro annui le prestazioni rese a favore delle categorie rientranti tra gli Enti NO PROFIT che non si configurerebbero come "imprenditori".
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