Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 03/2016 del 1 febbraio 2016, fornisce le prime indicazioni operative al personale Ispettivo per l'interpretazione delle disposizioni che riguardano la nuova disciplina delle collaborazioni autonome coordinate dal committente CO.CO.CO. come riformate dal "Codice dei Contratti" D.Lgs 81/2015.
La suddetta Circolare ripercorre i requisiti e gli aspetti che dette collaborazioni devono rispettare ai fini della genuinità onde evitare di ricadere nella "riqualificazione" del lavoro subordinato.
Saranno, infatti, oggetto di trasformazione i rapporti di rapporti di collaborazione che si concretino nell'alveo della cosiddetta "etero-organizzazione", ovvero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro.
In riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 2 D.Lgs 81/2015, il Ministero ribadisce l'esclusione dell'applicabilità dei dettami di cui al succitato articolo per le specifiche categorie di soggetti quali
- le collaborazioni per Ie quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sui piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- Ie collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per Ie quali e necessaria I'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate aIle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art . 90 della L. n. 289/2001
La Circolare richiama anche alla "procedura di stabilizzazione" quale strumento a disposizione dei committenti di sanare, ante accertamento, situazioni di illegittimità per rapporti ancora in essere o già terminati, ovvero collaborazioni, coordinate o autonome con partita iva, che sia etero-organizzate dal committente secondo la definizione di cui sopra.
La procedura in questione permette di godere dell’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi quelli rinvenuti antecedentemente all'avvio della procedura) a fronte di:
- sottoscrizione di atto di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
- assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Un aspetto importante, forse volto a incentivare anche il ricorso a tale strumento, è la conferma che le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori assoggettati a tale procedura potrà essere agevolata con esonero contributivo ai sensi dell'art.1 comma 118 L. 190/2014 nei termini e misure di cui alla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
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