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Nuova convalida delle dimissioni per recessi comunicati prima del 12 Marzo 2016

Esattamente oggi, 12 Marzo 2016, sono ufficialmente in vigore le nuove disposizioni ex art. 26 D.Lgs 151/2015 che prevedono la convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali unicamente con modello telematico.

Come abbiamo già visto in un nostro precedente articolo (vedi quì) il Ministero del Lavoro è già intervenuto con la Circolare 12/2016 a fornire le prime indicazioni operative sulla nuova procedura.

Certamente, in corso di utilizzo, non mancheranno tanti dubbi e incertezze su una procedura che, secondo un parere del tutto personale, presenta un notevole "squilibrio" in termini di responsabilità nell'adempiere ai fini dell'efficacia del recesso del rapporto di lavoro.

Un primo caso interessante da analizzare, cui in tanti si troveranno soprattutto in questa fase di transizione tra nuovo e vecchio regime, riguarda l'interrogativo se la convalida debba essere eseguita secondo le disposizioni ex D.Lgs 151/2015 o L. 92/2012 per quei recessi comunicati in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso

Le prime FAQ rese disponibili sul portale Clic Lavoro confermano che se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012 in quanto il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza.

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