Il D.Lgs 80/2015 in vigore dallo scorso 25 Giugno 2015 ha modificato alcune disposizioni ex D.Lgs 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità).
A seguito di queste variazioni, l'INPS è intervenuta con la Circolare n. 69 del 28/04/2016 per meglio chiarire gli aspetti procedurali delle nuove disposizioni.
DIRITTO ALL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI PARTO PREMATURO
In particolare, nello specifico riferimento dell'astensione in caso di parto prematuro, il D.Lgs. n. 80/2015 interviene modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dall'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001.
Le modifiche susseguono una pronuncia della Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 116 del 07/04/2011, dichiarava l'incostituzionalità relativa alla impossibilità della madre di iniziare a fruire del congedo obbligatorio a partire dalla data di nascita prematura del figlio e non per i soli 5 mesi decorrenti sulla base della data presunta del parto.
Art. 16. D.Lgs 151/2001
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo, a decorrere dal 25/06/2015, si
calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra
la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata
complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
Avremo quindi due casi possibili:
- Il parto prematuro si verifica all'interno dei due mesi antecedenti la data presunta: in questo caso nulla cambia rispetto alla precedente disposizione ex T.U. che già prevedeva che i giorni ante partum non goduti si sommassero ai 3 mesi post partum (appunto a concorrere ai 5 mesi di astensione obbligatoria previsti)
- Il parto prematuro si verifica nel c.d. periodo di interdizione anticipata (ex art. 17 D.Lgs 151/2001): ci troviamo nel caso in cui la lavoratrice, per incompatibilità alle prestazioni cui è addetta, venga esonerata dal lavoro (con decreto della DTL di competenza) tre mesi prima della data presunta del parto. In questo caso, secondo le nuove disposizioni ex D.Lgs 80/2015 art. 2, i giorni che intercorrono tra la data di parto prematuro e la data di inizio dei due mesi ante partum si sommano ai 5 mesi di astensione obbligatoria previsti per legge
Art. 2 D.Lgs 80/2015
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il
limite complessivo di cinque mesi.»
DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI RICOVERO DEL NEONATO
L'art. 2 D.Lgs 80/2015, al comma alla lettera b del comma 1, prevede la possibilità per la lavoratrice di richiedere la sospensione del congedo fino alla data di dimissioni del neonato.
Art. 2 D.Lgs 80/2015
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). -
1.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata,
la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di
maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)
e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di
dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato una sola
volta per ogni figlio ed e' subordinato alla produzione di
attestazione medica che dichiari la compatibilita' dello stato di
salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.».
Nessun commento:
Posta un commento